Colpa grave da ritenzione di garza e responsabilità dei sanitari (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 9 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La derelizione di un corpo estraneo, quale una garza chirurgica, nella cavità addominale del paziente integra colpa grave a carico dei sanitari componenti l’équipe operatoria. Si tratta di un errore grossolano e inescusabile che non richiede cognizioni specialistiche, ma soltanto l’applicazione delle regole tecniche di base, tra cui la conta del materiale utilizzato in sala operatoria imposta dalle Raccomandazioni ministeriali n. 2/2008. La responsabilità amministrativa di ciascun sanitario va ripartita in proporzione al ruolo rivestito e al contributo causale offerto all’evento. Il danno erariale indiretto comprende sia il risarcimento corrisposto dall’azienda sanitaria al paziente sia le spese legali sostenute per la difesa dei sanitari nel procedimento penale, che non possono restare a carico dell’ente.
Il Fatto
Nel giugno 2015 una paziente, affetta da psoriasi e morbo di Crohn, fu ricoverata presso l’AOU Careggi per stato febbrile e algia addominale, riconducibili a un ascesso intestinale, e sottoposta a intervento di resezione ileo-cecale. Nei mesi successivi lamentò dolori persistenti, fino all’accertamento nel 2018 della presenza di una garza chirurgica abbandonata in cavità addominale, che rese necessario un ulteriore intervento di rimozione.
Nel 2019 la paziente avanzò richiesta risarcitoria; nel 2022 si pervenne a una transazione per 15.708,95 euro. In parallelo, il procedimento penale per lesioni gravi a carico dell’équipe si estinse per remissione di querela dopo la transazione. La Procura regionale ha quindi citato sei degli otto membri dell’équipe, quantificando il danno erariale in 28.270,00 euro, tra risarcimento e spese legali, e ripartendo gli addebiti secondo il contributo causale di ciascuno. Due soli convenuti, il primo e il secondo operatore, sono rimasti nel giudizio contumacialmente.
La Motivazione della Corte
La Corte premette la dichiarazione di contumacia dei due sanitari. La notificazione dell’invito a dedurre e dell’atto di citazione è stata eseguita agli indirizzi PEC reperiti nei registri INIPEC e INAD, che la legge n. 53/1994 e il decreto-legge n. 179/2012 assumono quale presupposto di validità della notifica stessa. La circostanza è ulteriormente corroborata dalla conferma resa a verbale da uno dei convenuti in sede di audizione istruttoria.
Nel merito, la domanda è accolta. La documentazione clinica e la relazione medico-legale interna all’azienda dimostrano che la garza rinvenuta nel 2018 era stata abbandonata nell’intervento del 2015: l’anamnesi negativa per precedenti addominali, salvo due tagli cesarei risalenti agli anni Novanta, e l’iconografia pre-operatoria escludono la presenza di corpi estranei anteriormente.
La Corte qualifica la condotta come imperizia, per mancata esecuzione della conta delle garze e violazione delle raccomandazioni ministeriali. La derelizione di corpi estranei in sede operatoria costituisce errore grossolano e inescusabile, che configura colpa grave, secondo l’indirizzo già espresso da Corte conti, Sez. II App. d’Appello, sent. n. 278/2019 e Corte conti, Sez. Toscana, sent. n. 118/2023. Si tratta di violazione dei doveri minimi di diligenza, prudenza e perizia del professionista medio, non richiedendo competenze particolari.
Quanto al pregiudizio, si tratta di danno erariale indiretto, comprensivo della transazione e delle spese legali per la difesa nel procedimento penale. Queste ultime restano a carico dell’azienda solo se le condotte non siano imputabili ai sanitari per dolo o colpa grave: evenienza esclusa nel caso concreto. Le percentuali di responsabilità, pari al 25% per il primo operatore e al 10% per il secondo, sono ritenute congrue perché calibrate sul ruolo e sulla gravità delle omissioni. La mancata costituzione dei convenuti, in assenza di deduzioni difensive, corrobora ulteriormente il quadro probatorio. Ne segue la condanna alle somme di 7.067,50 e 2.827,00 euro, oltre rivalutazione e interessi legali, e alle spese di giudizio in solido.
Nota della Redazione
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