Revocazione per contrasto di giudicati inammissibile contro provvedimenti di mera legittimità (Cass. civ. Sez. III n. 13117 del 16.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Avverso i provvedimenti di mera legittimità della Corte di cassazione non è ammissibile l’impugnazione per revocazione per contrasto di giudicati, ai sensi dell’art. 395, n. 5, cod. proc. civ., né nella disciplina anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 né in quella successiva (artt. 391-bis e 391-ter cod. proc. civ.). La scelta del legislatore non contrasta con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., né con il diritto dell’Unione europea, perché la stabilità del giudicato è valore costituzionale e la sua attuazione resta rimessa all’autonomia processuale degli Stati membri. L’inammissibilità del rimedio revocatorio è logicamente incompatibile con la natura dei provvedimenti di legittimità, che danno luogo solo al giudicato formale e non a quello sostanziale. La revocazione per errore di fatto ex artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. presuppone una svista percettiva immediatamente riconoscibile; non è configurabile quando la pronuncia sul motivo sia intervenuta, ancorché con motivazione che non abbia esaminato specificamente alcune argomentazioni, perché in tal caso si deduce un errore di giudizio.
Il Fatto
I genitori convennero in giudizio la figlia e il genero per sentirsi riconoscere la proprietà di una quota dell’immobile acquistato da questi ultimi, deducendo l’interposizione fittizia di persona, e per ottenere, in via alternativa, la restituzione delle somme versate. Il Tribunale di Milano rigettò la domanda di accertamento della proprietà e accolse quella restitutoria, con assorbimento di quella subordinata di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ. La decisione fu confermata in appello. La Cassazione, con una prima ordinanza, accolse il motivo che censurava la statuizione restitutoria, dichiarando assorbito quello relativo alla domanda ex art. 2041 cod. civ..
Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello rigettò la domanda restitutoria e accolse quella di arricchimento senza causa. Proposto ricorso, la Cassazione, con l’ordinanza impugnata per revocazione, reputò infondato il motivo sulla violazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. e inammissibile quello sugli artt. 2041 e 2042 cod. civ. Il ricorrente ha quindi chiesto la revocazione di tale ordinanza per contrasto di giudicati e per errore di fatto.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte richiama l’orientamento risalente, mai smentito, secondo cui avverso i provvedimenti di mera legittimità non è ammissibile la revocazione per contrasto di giudicati. La scelta legislativa, anteriore e successiva al d.lgs. n. 40 del 2006, non viola alcun principio costituzionale: il diritto di difesa e gli altri diritti garantiti non risultano compromessi dalla disciplina delle condizioni del giudicato, la cui stabilità è valore costituzionale.
Il collegio sottolinea che il legislatore ha escluso il rimedio anche per i provvedimenti con cui la Cassazione decide nel merito, giacché l’art. 391-ter cod. proc. civ. ammette la revocazione per i motivi di cui ai nn. 1), 2), 3) e 6) dell’art. 395 cod. proc. civ., oltre al n. 4, ma non per quello di cui al n. 5. L’inammissibilità è coerente con la natura dei provvedimenti di legittimità, che danno luogo solo al giudicato formale. Ne discende la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e l’inammissibilità del primo motivo.
Sul secondo motivo, la Corte ricostruisce i limiti della revocazione per errore di fatto: essa è ammessa per l’errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, che presuppone divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti l’una dalla sentenza e l’altra dagli atti. È esperibile quando il giudice di legittimità non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso; deve invece escludersi quando la pronuncia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni.
Nel caso di specie la Cassazione ha pronunciato sui motivi, reputando inammissibili, in quanto attinenti al giudizio di fatto, le censure sul quantum dell’arricchimento e risolvendo, sia pure implicitamente, il preliminare problema della proponibilità dell’azione di arricchimento. La mancata disamina di singole argomentazioni non apre il rimedio revocatorio, che è deputato a sindacare le sviste percettive e non a sollecitare un rinnovato giudizio sui motivi disattesi.
Nota della Redazione
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