Forma scritta del compenso professionale: accordo successivo valido se stipulato per iscritto (Cass. civ. Sez. 2 n. 22001 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto d’opera professionale, l’accordo di determinazione del compenso tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta ad substantiam a pena di nullità; l’art. 13, comma 2, l. n. 247/2012, nel prescrivere che il compenso è pattuito “di regola” per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico, non esclude la validità di un accordo concluso in un momento successivo, purché sia rispettato il requisito della forma scritta. La parte che ha proposto una delle possibili opzioni ermeneutiche di una clausola contrattuale non può contestare in sede di legittimità la scelta alternativa operata dal giudice di merito. La responsabilità professionale dell’avvocato, tradottasi nell’impossibilità per il cliente di intraprendere l’iniziativa giudiziaria concordata, postula il positivo accertamento, con valutazione prognostica ex ante, che la domanda non proposta avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento.
Il Fatto
Un professionista agiva in giudizio nei confronti del proprio assistito per il pagamento dei compensi professionali maturati in forza di una scrittura privata stipulata l’11/05/2015, relativa all’attività di difesa svolta in un processo penale. Il giudice di primo grado dichiarava inammissibile la domanda di pagamento degli interessi, compensando le spese; in sede di appello, il Tribunale dichiarava nulla la sentenza di prime cure e condannava il cliente al pagamento della somma dovuta e degli interessi. Avverso la decisione del giudice d’appello proponeva ricorso per cassazione il cliente, deducendo quattro motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente affrontato il tema dell’accordo sul compenso professionale richiamando l’art. 2233 c.c., come modificato dall’art. 2 del d.l. n. 223/2006, convertito dalla l. n. 248/2006, che impone la forma scritta ad substantiam per la determinazione del compenso tra avvocato e cliente. Quanto alla disciplina successiva di cui all’art. 13, comma 2, l. n. 247/2012, la Suprema Corte ha precisato che tale norma ha innovato il solo profilo temporale della stipula del negozio — di regola coincidente con la data del conferimento dell’incarico — senza modificare il requisito di forma: l’accordo successivo è quindi valido, purché redatto per iscritto, come nel caso della scrittura dell’11/05/2015, pur successiva al conferimento dell’incarico risalente al 21/01/2013.
Con riferimento al secondo motivo, incentrato sull’interpretazione della scrittura privata e sulla rilevanza di pagamenti anteriori alla sua sottoscrizione, la Corte ha richiamato il costante principio per cui la parte che abbia proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili non può contestare in sede di legittimità la diversa scelta del giudice di merito (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; Cass., Sez. L, Ordinanza n. 18214 del 03/07/2024). In particolare, i versamenti eseguiti nel 2013 non potevano essere considerati ai fini della determinazione del credito, non essendo menzionati nella scrittura privata e. La censura è stata pertanto ritenuta infondata in quanto risolta in una personale esegesi della volontà negoziale.
Quanto al terzo motivo, relativo all’applicazione dell’art. 1284 c.c. e alla decorrenza degli interessi, la Corte ha escluso profili di genericità e infondatezza della doglianza: una volta provati i fatti costitutivi della pretesa creditoria, spettava al debitore dimostrare di aver estinto l’obbligazione, onere non assolto non risultando prodotta la prova dei bonifici.
Sul quarto motivo, concernente l’asserita responsabilità professionale del difensore per non aver impugnato le statuizioni civili della sentenza penale, la Corte ha dichiarato la censura inammissibile. Il giudice d’appello non avrebbe potuto riformare in melius la pronuncia in mancanza di impugnazione della parte civile, pena la violazione del principio devolutivo e del divieto di reformatio in peius; in ogni caso, la responsabilità professionale postula che la domanda non proposta avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24007 del 06/09/2024), onere di allegazione non assolto dal ricorrente.
Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., applicato l’art. 380-bis c.p.c. novellato dal d.lgs. n. 149/2022, quale ipotesi codificata di abuso del processo (in senso conforme Sezioni Unite n. 9611 del 10/04/2024, richiamata sul punto della composizione del collegio), con liquidazione delle spese e della somma a favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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