Danni da cani randagi: onere della prova della colpa della p.a. (Cass. civ. Sez. III n. 16788 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della pubblica amministrazione per i danni causati da cani randagi è soggetta alle regole dell’art. 2043 cod. civ. e non a quelle dell’art. 2052 cod. civ., non essendo i cani randagi una specie protetta. Il danneggiato che agisce per il risarcimento ha l’onere di provare la colpa dell’ente e il nesso di causalità tra la condotta omissiva e il danno. La colpa non può desumersi dal mero fatto che un cane randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione della inadeguata organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo. Solo dopo tale prova il nesso causale può ammettersi anche in via presuntiva, ricorrendo al criterio della concretizzazione del rischio, che è criterio di spiegazione causale e non di accertamento della colpa.
Il Fatto
Nel 2015 la ricorrente convenne dinanzi al Giudice di pace di Trani il Comune di Spinazzola, esponendo di essere stata aggredita e morsa sulla pubblica via da un cane randagio, con lesioni guarite con postumi permanenti. Chiese il risarcimento sostenendo che il Comune non aveva garantito che l’animale randagio non arrecasse danni alle persone e non si era dotato di un canile. Nel giudizio furono chiamate in causa la ASL di Barletta-Andria-Trani e la società Generali.
Il Giudice di pace rigettò la domanda; il Tribunale di Trani, con sentenza del 12 gennaio 2023, rigettò l’appello, ritenendo non dimostrata la colpa del Comune e della ASL e qualificando la responsabilità come aquiliana, con onere probatorio a carico dell’attrice. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Ha resistito la sola società, con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si denuncia la violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova. Nella parte in cui prospetta la violazione degli artt. 2051, 2052 e 2053 cod. civ., il motivo è inammissibile per difetto di illustrazione e perché quelle responsabilità non risultano prospettate nei gradi di merito. La stessa ricorrente ammette che la presunzione dell’art. 2052 cod. civ. non si applica ai danni da cani randagi.
La Corte chiarisce la ratio della esclusione. Per la fauna selvatica l’art. 2052 cod. civ. è applicabile perché essa è bene da proteggere, con assunzione delle connesse funzioni. Per i cani randagi i compiti della pubblica amministrazione sono di prevenzione e non di protezione: si tutela la popolazione dagli animali e non gli animali dai rischi dell’antropizzazione. Di qui l’inapplicabilità, diretta o analogica, della norma.
Quanto al Comune, il ricorso è infondato. La responsabilità grava sull’ente cui le leggi regionali, attuative della legge quadro n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia. La legge reg. Puglia n. 12 del 1995 riserva ai Comuni la sola gestione dei canili per l’accoglienza, mentre il ricovero spetta ai servizi veterinari delle ASL. Manca dunque la legittimazione passiva del Comune.
Nei confronti della ASL il motivo è parimenti infondato. La pubblica amministrazione risponde solo a titolo aquiliano. Il danneggiato deve provare la condotta colposa, la sua natura e il nesso causale. Costituisce colpa non adempiere i doveri imposti dalla legge: la prova può darsi dimostrando che il servizio era privo di risorse o svolto in modo saltuario. Tale prova non può trarsi dal mero verificarsi del danno, poiché l’obbligazione di prevenire il randagismo è di mezzi e non di risultato e la colpa esige prevedibilità e prevenibilità.
La Corte disattende l’uso della concretizzazione del rischio prospettato dalla ricorrente per provare la colpa: quella teoria è criterio di spiegazione causale, non di accertamento di un fatto. Una volta provata la condotta omissiva, essa soccorre per il nesso causale, quando esista una norma che imponga la condotta, sia accertata la violazione e si sia avverato il rischio che la norma mirava a prevenire. La sentenza impugnata non si è discostata da tali principi. Il secondo motivo, sulle spese, è infondato, non risultando la chiamata pretestuosa né manifestamente infondata.
Nota della Redazione
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