Revocazione per errore di fatto solo se decisivo e non di giudizio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22688 del 12.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di revocazione l’errore di fatto rileva solo se essenziale e decisivo, cioè se su di esso poggia la decisione impugnata. Ove la sentenza si fondi su un’autonoma ratio decidendi non attinta dall’errore dedotto, il requisito della decisività difetta e la censura è inammissibile. Costituiscono errori di giudizio, e non di fatto, le doglianze vertenti sull’apprezzamento delle prove, sulla qualificazione della natura delle somme percepite o sulla valutazione dei mezzi istruttori. È inammissibile il motivo che prospetti la revocazione per contrasto con la Convenzione EDU in assenza di una sentenza della Corte di Strasburgo che abbia accertato la contrarietà della pronuncia impugnata.

Il Fatto

Il ricorrente aveva agito nei confronti dell’INPS e del Comune per ottenere l’accertamento del diritto alla regolarizzazione contributiva in relazione a un’attività lavorativa svolta di fatto per un periodo risalente. La domanda era stata respinta nel merito in primo grado e la decisione era stata confermata in appello. Proposto ricorso per cassazione, la Corte lo aveva dichiarato inammissibile con ordinanza, rilevando tra l’altro che la pretesa di regolarizzazione può essere indirizzata solo al datore di lavoro e che le censure erano affastellate e promiscue, con difetto di localizzazione degli atti processuali.

Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione, articolando due motivi e sostenendo che la pronuncia si fondasse su una falsa rappresentazione della realtà risultante dagli atti di causa. L’INPS ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal presupposto che, ai fini revocatori, l’errore ha rilevanza solo se essenziale e decisivo, poiché su di esso deve poggiare la decisione, richiamando il proprio precedente Cass. n. 4678 del 2022. Su questa base verifica analiticamente gli errori dedotti con il primo motivo.

Quanto all’errore sugli antefatti processuali precedenti alla sentenza d’appello, il Collegio lo ritiene irrilevante: la pronuncia impugnata aveva correttamente compreso il contenuto e il decisum della decisione oggetto del ricorso per cassazione, nonché i motivi avanzati avverso di essa. Parimenti irrilevante è l’errore sulla mancata localizzazione degli atti, poiché la sentenza si fonda su un’autonoma ratio di inammissibilità, costituita dalla promiscuità dei motivi riconducibili a più ipotesi dell’art. 360 cod. proc. civ., non attinta da errore.

La Corte aggiunge che, riguardo alla localizzazione, il motivo deduce un errore non di fatto ma di giudizio, poiché la sentenza aveva escluso la localizzazione compiuta nel ricorso privo dell’indicazione della copia degli atti o della loro presenza nel fascicolo d’ufficio, mentre la revocazione fa riferimento a una localizzazione ritenuta sufficiente tramite l’indice del fascicolo di parte.

I restanti argomenti del primo motivo — la mancata considerazione dell’omessa opposizione dell’INPS alla regolarizzazione e la qualificazione assistenziale e non retributiva delle somme percepite — sono qualificati come errori di giudizio, perché vertono sull’apprezzamento delle prove o su altre valutazioni compiute. Quanto all’uso di prove non introdotte dalle parti, la Corte precisa che la sentenza non aveva affermato ciò nel caso concreto, ma si era limitata a richiamare la massima di una pronuncia sull’art. 115 cod. proc. civ., richiamando sul punto l’attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ..

Il secondo motivo, fondato sulla violazione dei diritti previsti dalla Convenzione EDU per mancato esame rigoroso degli elementi probatori, è dichiarato inammissibile: non si verte in tema di revocazione ex art. 391-quater cod. proc. civ., poiché non è intervenuta alcuna sentenza della Corte EDU che abbia riconosciuto la contrarietà della pronuncia impugnata alla Convenzione o ai suoi Protocolli. Il motivo si limita, in realtà, a dedurre un errore di giudizio, con conseguente difetto dei presupposti della revocazione. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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