Revocazione per errore di fatto se il punto controverso non è esaminato (C.G.A.R.S. n. 555 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio, ai sensi degli artt. 106, comma 1, cod. proc. amm. e 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., consiste in un «abbaglio dei sensi», cioè in un travisamento per mera svista delle risultanze processuali, e resta circoscritto alla sfera senso-percettiva senza sconfinare in quella valutativa. Esso presuppone tre requisiti: l’errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti, un punto non controverso su cui la decisione non abbia espressamente motivato, e un nesso causale diretto con la decisione finale. L’omessa pronuncia su domande o eccezioni integra la fattispecie solo se il punto controverso non è stato esaminato; non ricorre, invece, quando la decisione sul motivo risulti implicitamente da un’affermazione decisoria di segno contrario e incompatibile. In tal caso l’asserito errore attinge un punto già deciso e può al più qualificarsi come errore di diritto.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un lotto interessato da un complesso ristorativo, hanno proposto ricorso per la revocazione di una precedente decisione del medesimo Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con la quale era stato respinto l’appello avverso la sentenza con cui il TAR Sicilia, sez. I, del 07.03.2023 aveva annullato in parte la determinazione comunale di autotutela del permesso di costruire in sanatoria.

La questione di fondo riguarda la fascia di inedificabilità di 200 metri dal perimetro cimiteriale e la pretesa scelta derogatoria compiuta dal Commissario ad acta con deliberazione del 20 aprile 2015, nell’adottare il nuovo P.R.G. I ricorrenti deducono che la sentenza revocanda avrebbe omesso di valutare una circostanza di fatto non controversa, idonea a integrare l’errore di fatto revocatorio. Il Comune intimato non si è costituito né in appello né in revocazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto i confini del rimedio. L’errore di fatto revocatorio deve essere assolutamente evidente e rilevabile ictu oculi, attraverso il mero confronto tra sentenza impugnata e atti del giudizio, senza indagini interpretative. Sono invece vizi logici e quindi errori di diritto l’erronea interpretazione dei fatti o il mancato approfondimento di una circostanza risolutiva.

La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. IV, n. 7530 del 2025; Cons. giust. amm. Reg. sic. n. 406 del 2022; Cons. Stato, sez. VI, n. 6422 del 2023; Cons. Stato, sez. IV, n. 6221 del 2020) per fissare i tre requisiti della fattispecie e il criterio distintivo rispetto all’errore di diritto.

Sul piano dell’omessa pronuncia, il Collegio precisa che il rimedio è utilizzabile anche a fronte del mancato esame di domande o eccezioni costituenti il thema decidendum. Tuttavia la fattispecie sussiste solo se il punto controverso non sia stato esaminato, non quando la decisione risulti implicitamente da un’affermazione di segno contrario e incompatibile.

Nel caso concreto la sentenza di appello, dopo aver rilevato che dagli atti non emerge l’esercizio della facoltà di riduzione delle fasce di rispetto, aveva statuito che la ricomprensione dei terreni nella zona C.2.1 del nuovo P.R.G. non spostava i termini della questione, prevalendo il vincolo cimiteriale di fonte statale sugli strumenti urbanistici comunali in contrasto. Da ciò il Collegio desume che la sentenza si è pronunciata su tutti i profili controversi e che la statuizione sul motivo risulta chiaramente sussistente in senso contrario.

Pertanto l’asserto errore attinge un punto già deciso e si risolve in un errore di diritto: la deduzione non mira che a censurare la valutazione delle risultanze processuali. Il ricorso per revocazione è inammissibile. Non si provvede sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune intimato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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