Rivendica fallimentare: prova della proprietà a carico del terzo istante (Cass. civ. Sez. I n. 26621 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il rigetto della domanda di rivendica non richiede né presuppone l’accertamento della proprietà dei beni in capo all’impresa fallita, ma soltanto la mancanza di prova della titolarità del diritto di proprietà in capo al soggetto rivendicante. Il curatore che procede all’apprensione dei beni rinvenuti nella sede dell’impresa agisce ai sensi degli artt. 84 e 87 l. fall., e la proprietà dell’area non costituisce elemento essenziale per individuare la sede dell’impresa e della sua azienda. Il rivendicante è soggetto alle limitazioni probatorie dell’art. 621 c.p.c., richiamato dall’art. 103 l. fall., che esclude la prova testimoniale e la prova presuntiva. La dichiarazione del curatore resa al giudice delegato non ha natura confessoria, essendo diretta a un terzo e non alla controparte, ai sensi degli artt. 2731 e 2735 c.c.

Il Fatto

Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione proposta dalla società rivendicante avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento, che aveva respinto la domanda di rivendica e restituzione di tre imbarcazioni inventariate dal curatore e acquisite alla massa attiva. Il giudice di merito aveva rilevato la diretta riconducibilità della società rivendicante e della società fallita al medesimo gruppo societario e alla medesima persona fisica. Le imbarcazioni erano state rinvenute all’interno di un’area di proprietà della fallita, tornata nella sua disponibilità per effetto dello scioglimento del contratto di affitto di ramo d’azienda anteriore al fallimento.

La documentazione offerta dall’opponente — fatture, copie dei registri contabili e bonifici — era stata giudicata inidonea a dimostrare la proprietà, perché incerta e contraddittoria e priva di contratti e atti di registrazione dei trasferimenti. Il Tribunale aveva inoltre escluso la sussistenza delle condizioni di verosimiglianza richieste dall’art. 621 c.p.c. per ammettere la prova testimoniale, in ragione della commistione tra le società. La società rivendicante ha proposto ricorso per cassazione affidato a undici motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il thema decidendum spostandolo sul piano probatorio. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo delle rivendiche non si tratta di accertare la proprietà dei beni in capo al fallimento, ma soltanto di verificare positivamente o negativamente la proprietà del soggetto rivendicante. Da qui la conseguenza che il rigetto della rivendica non presuppone alcun accertamento di proprietà in capo all’impresa fallita: è sufficiente la mancanza di prova della titolarità in capo all’opponente.

Su questa premessa cadono i motivi che imputavano al Tribunale di avere applicato una presunzione di proprietà in capo alla fallita o l’art. 1153 c.c.: la Corte rileva che la norma non è mai richiamata nel decreto e che il giudice di merito non aveva bisogno di accertare la proprietà della fallita. Quanto alla inammissibilità della prova testimoniale ex art. 621 c.p.c. e alla conseguente impossibilità di ricorrere alle presunzioni semplici, si osserva che il Tribunale è andato oltre il limite, argomentando presuntivamente sul caso concreto per ritenere non provata la proprietà rivendicata.

La Corte esclude poi che la comunicazione del curatore al giudice delegato abbia natura confessoria. Il curatore non può rendere confessione in danno dei creditori, essendo terzo rispetto alla massa e non potendo disporre dei relativi diritti; la relazione è inoltre rivolta al giudice e non alla controparte, con richiamo a Cass. nn. 19418/2017 e 15570/2015. A tutto concedere, si tratterebbe di una confessione stragiudiziale resa a un terzo, liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c..

Le dichiarazioni del curatore, del resto, non contengono alcun cenno alla proprietà delle imbarcazioni in capo alla rivendicante, limitandosi a riferimenti generici a non meglio precisati clienti delle società affittuarie. Quanto all’omesso esame di fatti decisivi, la Corte ribadisce che oggetto del giudizio non è appurare se i beni siano di proprietà di terzi, ma se siano di proprietà del rivendicante, e che irrilevante è la consapevolezza del curatore rispetto all’oggettiva situazione di quella proprietà.

La Corte conferma infine il rigetto della censura sull’art. 621 c.p.c.: l’esclusione delle ragioni di verosimiglianza derogatorie del regime di ripartizione dell’onere probatorio è accertamento di fatto incensurabile, fondato sulla commistione economica tra le società. La mancata inclusione delle imbarcazioni nell’inventario allegato al contratto di affitto di ramo d’azienda non vale come principio di prova scritta della proprietà in capo alla ricorrente, potendo anzi deporre per la proprietà in capo alla fallita. Neanche rileva che la disponibilità dell’area spettasse alla fallita a titolo di proprietà o a qualsiasi altro titolo, permanendo l’onere del rivendicante di dimostrare l’acquisto e la permanenza della proprietà fino al fallimento. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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