Revocazione esclusa se il giudice ha valutato gli atti (Corte dei Conti Sez. I App. n. 57 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione della sentenza della Corte dei conti, l’errore di fatto ex art. 202, comma 1, lett. f), cod. giust. cont. ricorre solo quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, o sull’inesistenza di un fatto positivamente stabilita, e il fatto non costituì punto controverso sul quale il giudice si pronunciò. Il rimedio non è un mezzo di riesame nel merito: esula dall’ambito applicativo dell’istituto l’erroneo, inesatto o anche solo incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, nonché l’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio. L’errore revocatorio deve discendere da una mera svista percettiva sul contenuto materiale degli atti, accertabile con immediatezza senza indagini ermeneutiche, e deve essere decisivo rispetto al decisum.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente tecnico del Comune di Pontedera, era stato condannato in primo grado, con la sentenza n. 329/2021 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, al pagamento di somme in solido con altri soggetti per danno erariale connesso alla realizzazione della cd. “strada di Patto”: materiali contabilizzati ma non utilizzati e prematuro degrado dell’opera. Il danno complessivo era quantificato in euro 696.990,90.
La Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, con sentenza n. 339/2023 del 31 agosto 2023, aveva respinto l’appello. Il ricorrente ha allora proposto ricorso per revocazione avverso tale pronuncia, deducendo tre errori di fatto revocatori riferiti al Lotto II e al Lotto III: la pretesa dolosa disapplicazione del parere di un consulente geologo; l’errore sulla documentazione di qualità e quantità dei materiali; l’errore sulla quantificazione del danno asseritamente derivata dal computo del consulente tecnico. Il ricorrente ha chiesto, in via subordinata, la graduazione della responsabilità e l’esercizio del potere riduttivo.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti muove dalla natura dell’istituto. La revocazione è rimedio eccezionale contro anomalie tassativamente tipizzate, non strumento per ottenere un riesame di merito. Quattro i connotati dell’abbaglio dei sensi: l’errore deve derivare da mera ed omessa percezione del contenuto materiale degli atti; deve essere accertabile con immediatezza, senza indagini ermeneutiche; deve concernere un punto non controverso; deve essere decisivo rispetto al decisum. La Corte richiama, tra le pronunce più recenti, Cass. n. 30052 e n. 29786 del 2024, Cons. Stato n. 8654 del 2024 e n. 8265 del 2023, nonché Corte dei conti, Sez. I App., n. 456 del 2023.
Sul primo profilo, la Corte rileva che la sentenza impugnata per revocazione non contiene alcun riferimento alla pretesa dolosa disapplicazione del parere del geologo: la censura è quindi infondata nel presupposto, perché il fatto assunto come erroneamente percepito non è rinvenibile nella decisione. Il giudice di prime cure, peraltro, aveva fondato la condanna su una motivazione autonoma, incentrata sull’omesso accertamento dello stato reale dei luoghi e sulla mancata verifica prima della posa degli strati superficiali.
Sul secondo profilo, relativo alla documentazione, la Corte osserva che la sentenza di primo grado fa espresso riferimento ai libretti delle misure e che la sentenza di appello non ne afferma l’inesistenza. L’affermazione sulla documentazione ha valenza ancillare rispetto al nucleo argomentativo della condanna, incentrato sulla non conformità delle opere al progetto e sul pagamento di materiali non utilizzati.
Sul terzo profilo, riguardante la quantificazione, la Corte rileva che la sentenza impugnata si riferisce all’insieme dei “documenti presenti in atti”, non solo alle perizie. La determinazione risulta ancorata a dati oggettivi e la Corte ricorda che il giudice contabile può ricorrere alla valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. Il motivo di revocazione si rivela quindi inammissibile, perché propone un diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso per revocazione. Dispone la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont., avendo il giudizio trovato definizione su questione preliminare.
Nota della Redazione
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