Discarico del conto del cassiere sanitario senza revisione analitica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 89 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il discarico dell’agente contabile può essere pronunciato senza una specifica revisione analitica del conto quando la rispondenza del medesimo ai requisiti di idoneità formale e sostanziale sia già stata costantemente riscontrata in pregresse verifiche e non emergano ragioni contrarie. Il requisito di idoneità del conto a rappresentare i risultati della gestione contabile, richiesto dall’art. 140, comma 2, c.g.c., non impone al giudice designato una verifica analitica di ogni singolo conto, potendo l’attività istruttoria essere destinata ad altre figure di agenti contabili in ragione delle risorse disponibili. La proposta di discarico formulata dal giudice designato ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., ove condivisa dal Collegio e non contrastata dal Pubblico Ministero, legittima la pronuncia di discarico.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha a oggetto il conto giudiziale reso dal cassiere di un’azienda sanitaria provinciale per l’esercizio finanziario 2015. Il magistrato designato all’esame del conto lo ha rimesso al Collegio con apposita relazione, proponendone il discarico. Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni orali, ha formulato conclusioni conformi alla relazione del giudice designato.
La questione sottoposta al Collegio non attiene alla regolarità di singole partite contabili, ma alla possibilità di pronunciare il discarico senza procedere a una specifica revisione analitica del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla relazione del giudice designato, che ha ricostruito il quadro delle pregresse indicazioni formulate dalla stessa Corte in ordine alla corretta ed esaustiva predisposizione e presentazione dei conti giudiziali dei cassieri ed economi dei diversi comprensori sanitari. Tali indicazioni sono state rese in ossequio al principio secondo cui il conto deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c.
Il giudice designato ha rilevato che, con riguardo ai conti depositati in esito alle precedenti pronunce, l’attività di revisione ha costantemente riscontrato la rispondenza alle indicazioni impartite, con conseguenti proposte e conformi provvedimenti di discarico. Ha inoltre osservato che la verifica di tale rispondenza non risulta più indicata nel decreto presidenziale adottato per l’anno 2025 in forza dell’art. 145, comma 2, c.g.c.
Su tali basi il relatore ha ritenuto che la prioritaria esigenza di destinare l’attività istruttoria ad altre figure di agenti contabili mal si concili con la prosecuzione dell’analitica verifica e che non si rinvengano plausibili ragioni per non reputare che la medesima già accertata rispondenza connoti anche il conto in esame. Ne ha tratto la conclusione che non appariva necessario sottoporre il conto a specifica revisione ai fini del discarico.
Il Collegio ha giudicato condivisibile la prospettazione del giudice designato e ha ritenuto che non sussistano condizioni ostative alla pronuncia di discarico. Ha quindi disposto il discarico dell’agente contabile relativamente al conto giudiziale in epigrafe, nulla disponendo per le spese.
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Nota della Redazione
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