Consegnatario per debito di vigilanza non tenuto a rendiconto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 96 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili dell’ente locale gravato di mero debito di vigilanza è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile, con la conseguenza che non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio. Il debito di custodia, che solo fonda l’obbligo di resa del conto, presuppone una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e connesso obbligo restitutorio. In difetto di tali presupposti il giudizio di conto è improcedibile.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto reso da un consegnatario di beni mobili di un Comune, relativamente all’esercizio finanziario 2020, limitatamente alla verifica della relativa ammissibilità e procedibilità. Il magistrato relatore, con relazione del 15 aprile 2025, ha ricostruito la disciplina dei consegnatari e ha prospettato al Collegio che la gestione rendicontata non riguardasse beni per i quali l’agente abbia debito di custodia. L’atto depositato contiene una elencazione di beni mobili iscritti nell’inventario — arredi, strumentazione informatica, automezzi e altro — tra i quali non sono individuabili quelli riferibili a una gestione per cui configuri un debito di custodia.
Il relatore ha concluso che l’atto presentato non è qualificabile come conto giudiziale, essendo privo dei requisiti minimi atti a individuare con esattezza i beni dati in consegna e da esso custoditi. Il consegnatario ha controdedotto, sostenendo l’insussistenza della propria qualifica di agente contabile e invocando la distinzione tra vigilanza e custodia. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto, presentato in modo promiscuo, rimettendosi al Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla norma dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, che esclude la resa del conto giudiziale per chi ha in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. Richiama altresì l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
La Corte distingue nettamente i due regimi. Il debito di custodia comporta che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.
Il Collegio precisa il criterio di discrimine. Qualora la giacenza presso i singoli uffici ecceda, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e configura una vera e propria gestione contabile, connotata da debito di custodia e soggetta al giudizio di conto. I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento sono esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Nel caso di specie i beni indicati negli elenchi sono in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996. La stessa convenuta ha dichiarato di condividere i rilievi del magistrato istruttore.
Ne discende che grava sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non quello di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Resta fermo che l’amministrazione è tenuta alla resa del conto per i beni che soggiacciono a un rapporto di effettiva custodia. Essendo il giudizio limitato a mere questioni preliminari, le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016.
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Nota della Redazione
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