Revocazione per errore di fatto solo se la percezione è distorta (Cass. civ. Sez. I n. 25046 del 06.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione della sentenza della Corte di cassazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., l’errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà, obiettivamente e immediatamente rilevabile, che si sostanzia nel contrasto tra la rappresentazione di un fatto univocamente emergente dagli atti e la supposizione del medesimo fatto posta a base della decisione. Non integra errore revocatorio la censura che contesti la valutazione operata dal giudice circa l’ammissibilità della deduzione del giudicato esterno, poiché il dissenso sulla ritenuta carenza di autosufficienza del ricorso attiene all’errore di giudizio e non alla percezione dei fatti. Il rimedio revocatorio, di carattere tassativo ed eccezionale, non può trasformarsi in strumento di riesame generale della decisione.
Il Fatto
La curatela di un fallimento aveva ottenuto, in accoglimento dell’azione revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 2, legge fall., la dichiarazione di inefficacia di una cessione di crediti stipulata tra la società poi fallita e due società cessionarie, con condanna di una di esse alla restituzione della somma riscossa. La Corte d’Appello di Bologna aveva rigettato il gravame, escludendo la causa di esonero e la compensazione tra il credito restitutorio verso la massa e il controcredito vantato verso il fallito.
Le società soccombenti avevano proposto ricorso in Cassazione, rigettato con ordinanza n. 32664/2024 per inammissibilità, ravvisando un deficit di specificità dell’eccezione di giudicato esterno e confermando che la ripetizione di somme va fatta valere nella fase di accertamento dello stato passivo. Avverso tale ordinanza le società hanno proposto ricorso per revocazione, deducendo l’errore di fatto della Corte.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce con precisione la nozione di errore revocatorio. Esso ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, o sull’inesistenza di un fatto positivamente stabilito. Si tratta di una falsa percezione obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto il giudice, per una sorta di abbaglio, ad affermare l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo.
Il discrimine è netto: l’errore revocatorio non può mai consistere in un’inesatta valutazione delle risultanze processuali, che integrerebbe semmai un vizio di motivazione, perché la valutazione implica una ponderazione tra più letture possibili ed esclude in radice la configurabilità dell’errore in discorso.
Applicando tali coordinate, la Corte osserva che le ricorrenti non hanno dedotto una rappresentazione distorta della realtà, ma hanno contestato la valutazione della Cassazione circa la necessità di riprodurre il testo integrale della sentenza asseritamente passata in giudicato, ritenendo insufficiente il richiamo a stralci della motivazione. Il dissenso sul deficit di specificità attiene dunque all’interpretazione del principio di autosufficienza, non alla percezione dei fatti.
La Corte richiama sul punto un orientamento consolidato: Cass. civ., sez. trib., n. 13109 del 2024 e Cass. civ., sez. lav., n. 29750 del 2022 escludono la revocazione quando si censuri l’interpretazione data, sulla scorta di un’esatta percezione dei fatti, del principio di autosufficienza del ricorso. Il rimedio è invece ammissibile quando l’errore emerge ictu oculi e in maniera incontrovertibile. La Corte si allinea anche alla giurisprudenza più recente (Cass. civ., sez. lav., n. 30052 del 2024 e n. 24677 del 2025), che ribadisce il carattere tassativo ed eccezionale della revocazione a garanzia della stabilità dei giudicati.
Il secondo motivo, con cui si contesta la ritenuta indispensabilità della certificazione del passaggio in giudicato, è parimenti inammissibile, perché investe anch’esso una valutazione giuridica e resta comunque assorbito dal difetto di autosufficienza. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con l’ulteriore conseguenza del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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