Fideiussione omnibus parzialmente nulla per clausole ABI anticoncorrenziali (Cass. civ. Sez. I n. 25047 del 06.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fideiussione omnibus contenente clausole identiche a quelle dello schema ABI — nella specie le clausole nn. 2, 6 e 8 — è affetta da nullità parziale per violazione dell’art. 2, comma 1, lett. a), legge n. 287/1990, senza che la caducazione si estenda all’intera garanzia, non avendo la parte dedotto l’essenzialità delle clausole colpite e dovendosi ritenere, in via presuntiva, che i contraenti l’avrebbero ugualmente stipulata. La qualificazione del rapporto resta quella di fideiussione, non di contratto autonomo di garanzia, quando il garante conservi il diritto di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto principale. L’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è in senso stretto e va proposta, a pena di tardività, nel primo atto difensivo dell’opponente.
Il Fatto
Una banca otteneva dal Tribunale di Savona un decreto ingiuntivo nei confronti del garante, per una somma superiore a 233.000 euro, in forza di una fideiussione omnibus rilasciata a garanzia di quattro contratti di mutuo fondiario e di un finanziamento chirografario stipulati dalla debitrice principale. Revocati gli affidamenti per inadempimento, il credito veniva ceduto a una società veicolo, che agiva per il recupero.
Il garante proponeva opposizione, respinta in primo grado con qualificazione della garanzia come contratto autonomo e declaratoria di tardività dell’eccezione di nullità. La Corte d’appello, con sentenza non definitiva, dichiarava la nullità parziale della fideiussione per le clausole anticoncorrenziali e, con successiva sentenza definitiva, rigettava i restanti motivi. Entrambe le pronunce sono impugnate con ricorsi poi riuniti.
La Motivazione della Corte
La Corte riunisce i due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva e affronta in via prioritaria quello avverso la sentenza definitiva, relativo alla posizione del garante. Il primo motivo — prova del credito e mancata produzione degli estratti conto ex art. 50 T.U.B. — è inammissibile: la doglianza non coglie la ratio decidendi, avendo la Corte territoriale argomentato sulla base dei contratti e dei documenti esaminati dal c.t.u.
Il secondo motivo, sulla ritenuta tardività dell’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., è dichiarato inammissibile perché mira a una diversa interpretazione degli atti: la Corte d’appello ha accertato che nell’atto introduttivo era stata proposta la sola eccezione di prescrizione, con valutazione insindacabile in sede di legittimità. Il terzo motivo, che contesta il superamento della decadenza per effetto di iniziative della banca, è parimenti inammissibile, sia per l’assorbimento nella questione di tempestività, sia perché diretto al riesame del fatto.
Il quarto motivo — travisamento sulla sottoscrizione del modulo in bianco — è respinto: la Corte d’appello ha rilevato l’assenza di disconoscimento del documento e di querela di falso, nonché la mancata allegazione di mezzi istruttori idonei a dimostrare la diversa volontà pattizia. Il documento risulta dattiloscritto in ogni sua parte e approvato con specifica sottoscrizione.
L’accoglimento della pronuncia sul primo ricorso assorbe i motivi del ricorso riunito, con cui la cessionaria contestava l’accertamento della nullità parziale della fideiussione. Le spese seguono la soccombenza e la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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