Eccesso di potere giurisdizionale del giudice dell’ottemperanza su transazione anteriore al giudicato (Cass. civ. Sez. Un. n. 5654 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di una somma di danaro ha natura prevalentemente esecutiva e il giudice amministrativo è privo di giurisdizione sulla materia sottostante al giudicato azionato. L’interpretazione del giudicato può esercitarsi esclusivamente su elementi interni al giudicato medesimo e non su elementi esterni, anteriori al suo passaggio in giudicato, la cui valutazione rientra nella giurisdizione del giudice che ha emesso la sentenza da attuare. Integra pertanto difetto relativo di giurisdizione, sindacabile ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost. e dell’art. 362 cod. proc. civ., la pronuncia con cui il Consiglio di Stato, in sede di ottemperanza, accerti una transazione anteriore al giudicato civile e ne tragga effetti estintivi sul credito, attribuendo al titolo un contenuto precettivo diverso da quello risultante dal decisum e regolando un rapporto assegnato alla giurisdizione ordinaria.

Il Fatto

Una società titolare di crediti per prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento aveva ottenuto, a fronte di un decreto ingiuntivo confermato da sentenza passata in giudicato, un provvedimento di accoglimento nel giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Investito dell’appello, il Consiglio di Stato ha invece rigettato il ricorso, valorizzando un accordo transattivo intervenuto tra le parti e la rinunzia agli interessi, così ritenendo già soddisfatta la pretesa creditoria.

La società ha quindi proposto ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, deducendo che il giudice dell’ottemperanza aveva conosciuto di una questione di merito riservata al giudice ordinario e contrastante con il comando giudiziale irrevocabile.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite muovono dall’art. 112 cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza anche per l’attuazione del giudicato formatosi davanti al giudice ordinario. La Corte ricostruisce la distinzione, già affermata in precedenti arresti, tra l’ottemperanza di una sentenza amministrativa di annullamento — che può assumere natura mista, di cognizione ed esecuzione — e l’ottemperanza di una sentenza civile di condanna al pagamento di una somma di danaro, che assume invece natura prevalentemente esecutiva.

In quest’ultimo caso il giudice amministrativo non può alterare il precetto, limitandone o ampliandone la portata, in violazione dell’art. 2909 cod. civ.. Il potere interpretativo del giudicato, pur connaturato alla funzione esecutiva, si atteggia diversamente quando il giudicato si è formato davanti a un giudice diverso: esso può esercitarsi solo su elementi interni al giudicato e non su elementi esterni e antecedenti al suo passaggio in giudicato.

La Corte ricorda poi che la sentenza amministrativa di rigetto del ricorso in ottemperanza non è sindacabile per motivi inerenti all’interpretazione del giudicato, restando tali errori interni alla giurisdizione. Il confine è segnato dalla distinzione tra limiti interni e limiti esterni della giurisdizione: solo la violazione di questi ultimi integra l’eccesso di potere giurisdizionale, che non ammette letture estensive.

Nel caso concreto, l’accordo transattivo era pacificamente anteriore alla pubblicazione della sentenza civile da ottemperare e al suo passaggio in giudicato, e la sentenza che aveva respinto l’opposizione non ne conteneva alcun riferimento. Accertando quel fatto estintivo, il giudice dell’ottemperanza non ha interpretato il giudicato, ma ha dato rilievo a un elemento esterno, che avrebbe dovuto essere eccepito e accertato in sede di cognizione ordinaria.

Ne deriva la configurabilità del difetto relativo di giurisdizione per violazione dei limiti esterni. La Corte distingue i precedenti in cui l’ottemperanza aveva prescritto mere modalità esecutive, come la presentazione del documento unico di regolarità contributiva o il rilascio di una cauzione, rispetto a un fatto sopravvenuto al giudicato, che incideva solo sul quomodo dell’esecuzione. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Consiglio di Stato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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