Sanzioni tributarie e pregiudizialità: no alla sospensione necessaria (Cass. civ. Sez. V n. 34314 del 28.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pregiudizialità tecnica tra il giudizio sull’avviso di accertamento e quello sull’atto di contestazione delle sanzioni, la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non è obbligatoria quando la causa pregiudicante sia già stata decisa con sentenza non passata in giudicato. In tale ipotesi la sospensione può essere disposta solo in via facoltativa ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, in caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati, il disposto dell’art. 336, secondo comma, c.p.c. Il giudice del merito che, in presenza di un rapporto di pregiudizialità, decida la causa pregiudicata valorizzando la sentenza non definitiva resa sulla causa pregiudicante non viola l’art. 295 c.p.c. L’estinzione del giudizio sulla causa pregiudicante per condono con estinzione dell’obbligazione tributaria estende di riflesso i propri effetti alla sentenza sulla causa pregiudicata, per effetto dell’effetto espansivo esterno.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale per la Calabria aveva rigettato il proprio appello contro la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della società contribuente avverso l’atto di contestazione delle sanzioni.
Le sanzioni erano state irrogate sulla base di un precedente avviso di accertamento, con cui era stato recuperato, per l’anno 2006, un rimborso Iva ritenuto non dovuto in ragione dello status di inoperatività della società e del rigetto dell’istanza di disapplicazione delle disposizioni antielusive di cui all’art. 30 della legge n. 724/94. La questione giunge in Cassazione per la denunciata violazione delle regole sulla pregiudizialità tra i due giudizi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rileva la tempestività del ricorso, spedito per la notifica via pec il 13 febbraio 2023, entro il termine di sei mesi dal deposito della sentenza impugnata, tenuto conto della sospensione dei termini per undici mesi disposta dall’art. 1, comma 199, della legge n. 197/2022. La notifica è corretta perché eseguita presso il domicilio eletto in primo grado dalla parte contribuente, rimasta contumace in appello: in base al principio di ultrattività dell’elezione di domicilio, sancito dall’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, la notificazione ex art. 330, comma 1, cod. proc. civ. è valida in tale luogo.
Nel merito, i due motivi, trattati congiuntamente, sono infondati. Le Sezioni Unite n. 16329 del 2014 e la successiva Sezioni Unite n. 21763 del 2021 hanno circoscritto l’ambito dell’art. 295 c.p.c. all’ipotesi in cui nessuna delle cause legate da nesso di pregiudizialità necessaria sia stata ancora decisa con sentenza di merito, anche non definitiva.
Quando invece la causa pregiudicante sia stata definita con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è obbligatoria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ma può essere adottata in via facoltativa ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., operando, in caso di conflitto tra giudicati, l’art. 336, secondo comma, c.p.c. come norma di chiusura.
Nella specie, il giudice di appello ha attribuito rilievo decisivo alla sentenza non definitiva resa sulla causa pregiudicante dalla stessa Commissione, correttamente non sospendendo il giudizio. La Corte rileva inoltre che, essendo sopravvenuta l’estinzione del giudizio sulla causa pregiudicante per la regolare definizione della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186 e segg. della legge n. 197/2022, il venir meno dell’avviso di accertamento estende di riflesso i propri effetti, per effetto espansivo esterno, alla sentenza sulla causa pregiudicata.
Il ricorso è pertanto rigettato. La Corte compensa tra le parti le spese di legittimità, in considerazione dell’iter processuale e della sopravvenuta estinzione del giudizio relativo alla causa pregiudicante.
Nota della Redazione
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