Revocazione esclusa per legge di interpretazione autentica sopravvenuta al giudicato (Corte dei Conti Sez. III App. n. 230 del 26.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione è mezzo di impugnazione straordinario proponibile solo per i vizi tassativamente indicati dall’art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c. e non può fondarsi su profili di censura diversi. L’errore di fatto revocatorio postula un errore di percezione, una mera svista materiale, e non un errore di giudizio, quale è l’interpretazione del quadro normativo di riferimento. La sopravvenienza di una norma prospettata come di interpretazione autentica di una disposizione applicata dal giudice non integra, di per sé, l’errore revocatorio, risolvendosi in un errore di diritto. Anche ad ammetterne l’efficacia retroattiva, la legge di interpretazione autentica non può incidere sui rapporti definiti con sentenza passata in giudicato, dovendo escludersi un intervento del legislatore diretto ad annullare gli effetti del giudicato.
Il Fatto
Un docente universitario ordinario, con regime di impegno a tempo pieno, era stato condannato in primo grado, dalla Sezione giurisdizionale regionale, al pagamento di una somma rilevante in favore dell’Università di appartenenza per lo svolgimento di plurimi incarichi extraistituzionali di natura libero professionale, in violazione degli artt. 60 d.P.R. n. 3/1957, 53 d.lgs. n. 165/2001 e 6, commi 9 e 10, legge n. 240/2010. La Sezione centrale d’appello, con sentenza n. 316/2022, aveva parzialmente accolto l’appello, riconducendo uno degli incarichi all’art. 6, comma 10, legge n. 240/2010 e rideterminando la condanna al minor importo.
Divenuta definitiva la sentenza, il docente ha proposto ricorso per revocazione, deducendo che l’entrata in vigore del co. 2 ter dell’art. 9 d.l. n. 44/2023, introdotto dalla legge di conversione n. 74/2023, prospettato come norma di interpretazione autentica del citato art. 6, comma 10, avrebbe mutato il quadro normativo e integrato il presupposto dell’art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c. La Procura Generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile e, in subordine, infondato.
La Motivazione della Corte
La Sezione osserva anzitutto che l’errore di fatto revocatorio postula un contrasto fra due rappresentazioni del medesimo fatto, ritraibili l’una dalla sentenza e l’altra dagli atti processuali. Deve trattarsi di un errore di percezione o di una mera svista materiale, che induca il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso o accertato in base agli atti. L’errore di fatto non può riguardare la violazione o la falsa applicazione di norme giuridiche, né la valutazione delle tesi difensive delle parti, e non è configurabile quando investa il giudizio sul piano logico-giuridico.
Nel caso esaminato, l’assunto del ricorrente muove dalla premessa che l’occasionalità e la sporadicità dell’attività consulenziale, richieste dalla sentenza impugnata, siano state smentite dalla sopravvenuta norma di interpretazione autentica. La Corte rileva che l’individuazione di tali condizioni di liceità è il risultato dell’attività interpretativa compiuta dal giudice della sentenza impugnata, non già il frutto di una svista percettiva. Il quadro normativo di riferimento non è costituito solo dall’art. 6, comma 10, legge n. 240/2010, ma anche dall’art. 3, comma 1, del Regolamento di Ateneo, dall’art. 2, comma 6, legge n. 247/2012 e dall’atto di indirizzo MIUR n. 39 del 14 maggio 2018. Ne deriva che il dedotto errore, ove pure sussistente, sarebbe un errore di giudizio, cioè di diritto.
La Sezione richiama la propria giurisprudenza contabile secondo cui la consulenza liberamente esercitabile è connotata dalla tipologia dei contenuti e dalle modalità di esecuzione, oltre che da indici sintomatici esterni quali la frequenza degli incarichi, la titolarità della partita I.V.A. e il rapporto tra reddito extraistituzionale e reddito istituzionale. Tali indici, nella specie, confermano la natura libero professionale dell’attività, incompatibile con lo status di docente a tempo pieno, anche a seguito dell’entrata in vigore della richiamata disposizione del 2023.
La Corte aggiunge che difetta comunque il requisito della non controversietà del fatto. L’interpretazione dell’art. 6, comma 10, legge n. 240/2010 era stata ampiamente contestata nel giudizio di appello e costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare: la pronuncia assume, dunque, natura valutativa delle risultanze processuali e si sottrae al rimedio revocatorio.
Infine, la Sezione esclude che la sopravvenienza della norma di interpretazione autentica possa incidere su vicende definite dal giudicato. La giurisprudenza costituzionale richiamata vieta al legislatore di intervenire con norme retroattive per annullare gli effetti del giudicato. Un’interpretazione costituzionalmente conforme conduce quindi a ritenere che, quand’anche la norma avesse attribuito all’art. 6, comma 10 il significato voluto dal ricorrente, tale significato non potrebbe spiegare effetti nel giudizio di responsabilità definito con sentenza passata in giudicato prima della sua entrata in vigore. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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