Giudizio ad istanza di parte per l’accertamento del dare-avere esattoriale (Corte dei Conti Sez. III App. n. 231 del 26.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio ad istanza di parte, di cui all’art. 172, lett. d, cod. giust. cont., l’ente impositore può chiedere l’accertamento delle proprie ragioni creditorie nascenti dal rapporto esattoriale con l’agente della riscossione. Tale domanda, quando resta confinata al mero dare-avere tra concessionario ed ente e non involge in via diretta ed immediata profili risarcitori, è ammissibile e non sostituisce l’azione di responsabilità amministrativa, riservata alla Procura contabile. La diversità dell’azione impedisce di ravvisare un’ultrapetizione o una violazione del contraddittorio. Riconosciuta l’ammissibilità, il giudice d’appello che decide su questione preliminare rimette gli atti al primo giudice perché provveda nel merito.

Il Fatto

Un Comune aveva affidato in concessione a una società la gestione, l’accertamento, la liquidazione e la riscossione delle proprie entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali. Insoddisfatto dell’attività svolta, l’ente propose ricorso ai sensi dell’art. 172 cod. giust. cont. per ottenere la condanna della concessionaria, poi fallita, al pagamento di una somma superiore a undici milioni di euro, oltre interessi e rivalutazione.

Il giudice di prime cure dichiarò inammissibile il ricorso, qualificando la fattispecie come responsabilità amministrativa per danno erariale da mancata entrata. Il Comune appellò, contestando l’erronea qualificazione della domanda, l’ultrapetizione e l’errata applicazione delle regole sull’onere probatorio. La Procura generale chiese l’accoglimento del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il nodo qualificatorio: la sentenza impugnata aveva ricondotto la pretesa comunale all’alveo della responsabilità amministrativa, con conseguente necessità dell’azione della Procura contabile. L’appellante oppone che, trattandosi di giudizio ad istanza di parte, l’interesse all’azione coincide con la lesione della situazione soggettiva nata dal rapporto gestorio.

La Sezione d’appello richiama il proprio consolidato indirizzo, formatosi proprio su gravami contro pronunce della medesima Sezione territoriale campana. In tale lettura è ammissibile il giudizio attivato dall’ente impositore per il mero accertamento delle proprie ragioni creditorie verso l’agente della riscossione, quali scaturenti dal rapporto esattoriale.

A sostegno la Corte valorizza due argomenti: la riconducibilità della fattispecie all’art. 172, lett. d, cod. giust. cont., che avvalora una categoria atipica e residuale di giudizi ad istanza di parte; e la natura generale del principio che identifica nella certezza dei rapporti giuridici un bene della vita giuridicamente tutelabile. Vengono richiamate Sez. II n. 39/2023, che a sua volta richiama Sez. II n. 297/2021, e Sez. I n. 99/2024.

Nel caso concreto i fatti costitutivi risiedono in pretese creditorie attinenti al rapporto esattoriale, parametrate all’importo dei ruoli consegnati e non riscossi: resta così rispettato il divieto di sostituzione della domanda. Alla pretesa, riqualificata in termini di accertamento, restano estranee finalità risarcitorie, riservate alla Procura erariale, chiamata a verificarne i presupposti nel rispetto delle garanzie istruttorie del presunto responsabile. Sul punto è richiamata Sez. II n. 10/2022.

La Corte accoglie dunque l’appello, riconosce la legittimazione attiva dell’ente e l’ammissibilità del ricorso. Poiché la decisione investe una questione preliminare, ai sensi dell’art. 199, comma 2, cod. giust. cont. rimette gli atti al primo giudice, in diversa composizione, perché si pronunci sul merito e sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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