Nessun danno erariale se l’anticipazione del TFR è concessa con regolare provvedimento (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 5 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile non configura distrazione il percepimento, da parte del funzionario responsabile della ragioneria, di un’anticipazione del TFR erogata in forza di un provvedimento di concessione esistente e genuino del segretario comunale, ancorché non repertoriato. La mancata repertoriazione non è imputabile al funzionario quando la procedura di archiviazione spetta all’ufficio segreteria. La discrasia tra flusso di tesoreria e cedolino stipendiale, nonché la causale generica della quietanza, non integrano di per sé l’artificio. Il danno erariale deve essere certo e attuale: esso è escluso quando il Comune ha piena contezza dell’anticipazione e l’importo sarà decurtato dal TFR definitivo.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio l’ex responsabile del servizio ragioneria di un Comune, contestandogli tre condotte distrattive di somme pubbliche che si sarebbe fatto accreditare dal tesoriere comunale sul proprio conto. La somma inizialmente contestata ammontava a euro 36.104,23.

Per due episodi, relativi agli stipendi di agosto e dicembre 2021, il requirente ha preso atto della restituzione spontanea delle somme non spettanti, con ravvedimento operoso, ritenendo venuto meno il danno. È rimasta contestata solo l’anticipazione del TFR di euro 24.000,00 incassata nel dicembre 2020, che, secondo l’accusa, sarebbe stata percepita in assenza di un formale provvedimento di concessione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la prospettazione attorea è stata superata dalla determina n. 167/2020 del 14.12.2020, prodotta dalla difesa già in fase preprocessuale, con cui il segretario comunale ha accolto l’istanza di anticipazione e ha registrato l’impegno di spesa. Lo stesso segretario ha confermato la genuinità della propria firma, escludendo ogni falsità materiale o ideologica dell’atto.

Non è stato dimostrato che spettasse al responsabile della ragioneria repertoriare il provvedimento: dalla procedura descritta dal segretario risulta che tale incombenza è attribuita all’ufficio segreteria. Il convenuto, quale destinatario dell’anticipazione, era legittimamente in possesso di una copia della determina. Il disordine documentale del Comune — con numerazioni doppie e determine di oggetto diverso recanti lo stesso numero — non può essergli attribuito.

Quanto alla causale “stipendio del mese” apposta dal tesoriere, la Corte osserva che è la tesoreria a inserirla nel momento del bonifico, non il responsabile della ragioneria, che si limita a firmare il flusso informatico. Analoghe quietanze relative al pagamento del TFR ad altri dipendenti collocati a riposo riportano la stessa causale generica.

I flussi informatici allegati dalla Procura non sono apribili, in formato non leggibile senza apposito software, e alcuni risultano non firmati: non sono pertanto utilizzabili come prova. La Corte richiama la propria ordinanza n. 10/2024 sui formati ammessi per il deposito telematico.

Infine, il danno erariale deve essere certo e attuale, non meramente ipotetico. Esso si sarebbe potuto determinare solo se il Comune avesse corrisposto il TFR in misura intera senza considerare l’anticipazione, evenienza esclusa perché il pagamento è stato cautelativamente bloccato. La domanda attorea è pertanto respinta, con rifusione delle spese di difesa liquidate a carico del Comune in euro 3.041,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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