Revocazione ordinaria per fatto processuale inesistente, non ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 20502 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio con cui la parte deduce l’inesistenza del fatto processuale affermato nella sentenza impugnata — nella specie, la mancanza, nella sentenza di primo grado, del brano motivazionale riprodotto dal giudice d’appello — integra il motivo di revocazione ordinaria di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e non può essere fatto valere come nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso così formulato. Una volta che la motivazione della sentenza d’appello si sia consolidata sul punto dell’insussistenza dell’inadempimento all’obbligazione restitutoria, l’esame delle censure sulla prova del maggior danno ex art. 1591 cod. civ. resta privo di interesse, perché dipendente da quella ormai definitiva.

Il Fatto

Il Ministero dell’Interno aveva stipulato con la Provincia di Mantova un contratto di locazione di un immobile destinato a caserma dei Vigili del Fuoco. Alla scadenza, la locatrice si era adoperata per il rinnovo con adeguamento del canone, rideterminato in aumento a seguito di parere dell’Agenzia del Demanio. Il Ministero, rilevata l’incapienza di bilancio, non autorizzò la stipula del nuovo contratto, ma rimase nell’immobile corrispondendo una indennità di occupazione.

La Provincia convenne in giudizio il Ministero davanti al Tribunale di Brescia, chiedendo i pagamenti secondo il canone congruito. Il Tribunale accolse la domanda a titolo di risarcimento del danno da occupazione, parametrandolo al primo parere dell’Agenzia. La Corte d’Appello di Brescia, in riforma, rigettò la domanda risarcitoria per difetto di prova del maggior danno. La Provincia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; il Ministero ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, assumendo che la Corte d’Appello aveva fondato la decisione su un’eccezione — la mancanza di messa in mora del conduttore — mai sollevata dalle parti, riproducendo fra virgolette un passaggio che, a suo dire, non esisteva nella sentenza di primo grado.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Il mezzo attingeva la motivazione della sentenza impugnata nell’assunto che quanto in essa riprodotto non sussistesse nella decisione di primo grado, e da ciò deduceva l’inesistenza del fatto processuale affermato dal giudice d’appello. Un siffatto vizio, ha chiarito la Corte, deve essere censurato ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., cioè con il mezzo della revocazione ordinaria, e non con il ricorso per cassazione.

Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 1591 cod. civ. e dell’art. 3 della legge n. 1014/1960, lamentando che la Corte d’Appello non aveva riconosciuto il maggior danno dimostrato dalla proposta di nuova locazione proveniente dallo stesso conduttore. Il motivo è anch’esso inammissibile: la corte territoriale aveva espressamente affermato che il Ministero era rimasto nella detenzione con il consenso della Provincia ed aveva escluso, per l’effetto, un inadempimento dell’obbligazione di restituzione. Su tale base avrebbe dovuto ritenere assorbita la questione del maggior danno, mentre l’ha esaminata.

Consolidatasi la motivazione sul primo motivo, l’interesse allo scrutinio della motivazione sul maggior danno è risultato insussistente; la motivazione, al più, avrebbe dovuto essere corretta nel senso dell’assorbimento. Il terzo, il quarto e il quinto motivo — concernenti la mancata valutazione delle prove e la prova per presunzioni ex artt. 2727 e 2729 cod. civ. — sono rimasti assorbiti, perché dipendenti dalla questione oggetto del secondo. La Corte ha quindi dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, assorbiti gli altri, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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