Servitù coattiva di passaggio su area in fascia di rispetto autostradale (Cass. civ. Sez. II n. 19726 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le aree contigue alla strada pubblica non godono di una presunzione di demanialità. Tale natura va riconosciuta solo alle porzioni che, per l’immediata accessibilità, integrano la funzione viaria della rete stradale, costituendone pertinenza. La fascia di rispetto autostradale non è per ciò solo pertinenza demaniale ex art. 823, primo comma, cod. civ., né la strada carrabile ivi tracciata è assimilabile a una costruzione o a un’opera incompatibile con la destinazione dell’area. Il giudice di merito può pertanto costituire su di essa servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 cod. civ. a favore del fondo intercluso, con valutazione in fatto insindacabile in cassazione.

Il Fatto

Nel 2010 il proprietario di un fondo residuo cita in giudizio la società concessionaria, esponendo che l’ampliamento autostradale aveva intercluso la sua proprietà, già gravata da nuda proprietà a favore dell’attore e da usufrutto riservato al dante causa. Chiede la costituzione di una servitù di passaggio ex art. 1051 cod. civ. in favore del fondo intercluso e il risarcimento dei danni.

La convenuta eccepisce il difetto di legittimazione passiva; chiamata in causa la società effettiva proprietaria dei terreni asservendi, il Tribunale rigetta la domanda per prescrizione, qualificando l’azione ex art. 1054 cod. civ.. In appello, previa CTU, la sentenza riconosce la natura reale dell’azione, costituisce la servitù lungo il tracciato indicato dal consulente e respinge la domanda risarcitoria. La società soccombente ricorre per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, contestano l’assoggettabilità a servitù del percorso individuato sulla proprietà della concessionaria, qualificato come pertinenza autostradale e quindi demaniale. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata: solo le aree che per l’immediata accessibilità appaiono integranti della funzione viaria costituiscono pertinenza della strada, non tutte le aree contigue o comunicanti.

La sentenza impugnata, sulla base della CTU, ha accertato che il percorso della servitù, largo sei metri, si sviluppa per un tratto sulla proprietà non recintata della concessionaria e che per raggiungere il fondo intercluso è sufficiente arretrare di pochi metri la recinzione, senza pregiudizio per la viabilità autostradale. È stata così motivatamente esclusa la pertinenzialità del sedime rispetto all’autostrada e la conseguente demanialità, con valutazione in fatto insindacabile.

Il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione: la Corte lo respinge, poiché l’attore aveva indicato fin dall’origine gli elementi della domanda ex art. 1051 cod. civ., riferendosi all’art. 1054 cod. civ. solo nella corrispondenza prodromica al giudizio. Il quarto motivo, sulla pretesa sussidiarietà dell’azione ex art. 1051 cod. civ. rispetto a quella contrattuale, è parimenti infondato: la sussidiarietà opera solo quando coesistono i presupposti di entrambe le azioni, mentre nel caso di specie l’interclusione derivava dai lavori di ampliamento, non dalla vendita.

Il quinto motivo denuncia la motivazione apparente sul fatto costitutivo dell’interclusione. Anche tale censura è infondata: la sentenza, pur sinteticamente, richiama gli accertamenti del consulente, che ha verificato come il fondo, prima alienato in parte, avesse un fronte stradale di oltre ottanta metri e come, a seguito dei lavori del casello, si sia determinata l’interclusione assoluta del residuo, con impossibilità di accesso alla via pubblica. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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