Revocazione della sentenza di cassazione esclusa se l’errore investe un fatto controverso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 30751 del 22.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., è ammissibile solo se prospetta un errore di fatto riconducibile all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., consistente in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso o accertato dagli atti e dai documenti di causa, sempre che quel fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato. L’errore revocatorio deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità ed avere carattere autonomo, incidendo esclusivamente sulla sentenza di cassazione; se invece è stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che in quella sede erano o sarebbero dovuti essere esaminati, il vizio va fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione. Ne consegue che il preteso errore relativo all’accertamento di un fatto controverso, oggetto di discussione e di valutazione da parte del giudice di legittimità, preclude in radice la configurabilità della revocazione.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente di prima fascia e già direttore generale di un Ministero, aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento della retribuzione di risultato e il conferimento di un incarico gestionale di direzione generale. Il Tribunale di Roma aveva parzialmente accolto le domande; la Corte di Appello, in riforma della sentenza, aveva rigettato integralmente il ricorso di primo grado, rilevando che il ricorrente era rimasto fuori ruolo per propria scelta e che gli altri candidati erano stati ritenuti maggiormente idonei all’esito dell’interpello.
La Corte di cassazione, con una precedente ordinanza, aveva rigettato il ricorso del dirigente, ravvisando la genericità delle censure relative alla mancata proposta di incarichi. Il ricorrente ha quindi proposto istanza di revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo che la Corte avesse fondato il proprio convincimento sulla fungibilità degli incarichi muovendo da un documento inesistente.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene ai limiti di ammissibilità della revocazione della pronuncia di legittimità. La Corte ribadisce che, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., l’errore di fatto rilevante deve consistere in una svista materiale o in un errore di percezione che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, purché tale fatto non sia stato oggetto di un punto controverso già deciso.
Il giudice di legittimità richiama la propria giurisprudenza: l’errore deve avere carattere autonomo, incidendo esclusivamente sulla sentenza di cassazione. Ove invece l’errore abbia determinato la sentenza di merito, coinvolgendo atti o documenti che in quella sede erano o avrebbero dovuto essere esaminati, il rimedio è costituito dagli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. n. 26643/2018).
La Corte esclude poi che, nel caso concreto, sia configurabile la dedotta svista. Dal tenore del precedente provvedimento risulta che le censure sulla mancata proposta di incarico erano già state oggetto di valutazione e ritenute generiche e inammissibili, unitamente al richiamo alla mancanza di offerta dell’incarico di studio, non assistito da adeguata specificità ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ.
Il preteso errore non è dunque interno al solo giudizio di cassazione, dal momento che il ricorrente stesso lo imputa anche al giudice di appello, e non riguarda un fatto incontrovertibile, bensì una questione dibattuta tra le parti, come emerge dal tenore delle difese e dalla sentenza di appello, ove si legge che l’incarico di studio era stato offerto al dirigente, che lo aveva ritenuto dequalificante. Trattandosi dell’accertamento di un fatto controverso, la configurabilità dell’errore revocatorio è esclusa in radice.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna pronuncia sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.
Nota della Redazione
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