Mansioni superiori e onere motivazionale del giudice di appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13418 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice non è tenuto a occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti. Ai sensi dell’art. 132, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., è necessario e sufficiente che la sentenza esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è censurabile in cassazione soltanto quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, non quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove. La doglianza di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo se si alleghi che il giudice abbia disatteso il prudente apprezzamento o attribuito a una prova il valore proprio di una diversa risultanza. L’interesse che, ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ., determina l’incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto e attuale, non quello di mero fatto.
Il Fatto
Un lavoratore ha agito in giudizio nei confronti della società datrice di lavoro per ottenere il riconoscimento dell’inquadramento superiore nel livello professionale quadro, posizione retributiva Q1, a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione proposta dalla società.
La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, lamentando vizi motivazionali, violazione delle regole sull’onere della prova e sulla valutazione delle prove, nonché violazione della norma sull’incapacità a testimoniare. Il lavoratore ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo e il quarto motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione dell’art. 132, n. 4), cod. proc. civ. per asserita omessa motivazione su specifici profili, quali la complessità delle mansioni e l’ampia autonomia e responsabilità del lavoratore. Le censure sono infondate. Il giudice non deve esaminare analiticamente ogni allegazione delle parti: è sufficiente che esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto, restando implicitamente disattesi gli argomenti incompatibili con la decisione adottata.
Nel caso concreto, la Corte territoriale ha rivalutato diffusamente le risultanze processuali e ha ritenuto che emergesse la qualità dell’attività svolta, connotata da gestione operativa complessa, autonomia decisionale e assunzione di responsabilità, in continuità con l’attività del precedente responsabile del settore. La motivazione, pertanto, è graficamente presente e comprensibile.
Quanto al quinto motivo, la Corte lo dichiara inammissibile. La norma invocata è l’art. 246 cod. proc. civ., che disciplina l’incapacità a testimoniare, mentre il passaggio censurato attiene alla mera inattendibilità di un testimone. L’interesse rilevante ex art. 246 cod. proc. civ. è solo quello giuridico, personale, concreto e attuale; non rileva l’interesse di mero fatto che il testimone possa avere a che la controversia, pendente fra altre parti ma identica a quella in cui depone, sia decisa in un certo modo.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, presentano profili di inammissibilità. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è censurabile solo se il giudice abbia invertito l’onere della prova, evenienza non dedotta. Quanto all’art. 115 cod. proc. civ., è inammissibile la doglianza che il giudice abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ.. Anche la dedotta violazione dell’art. 1362 cod. civ. non è illustrata in modo specifico.
La Corte rigetta quindi il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.500,00 per compensi, oltre accessori; dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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