Revocazione straordinaria fallimento: documenti non decisivi e dolo processuale (Cass. civ. Sez. I n. 15659 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revocazione straordinaria della sentenza dichiarativa di fallimento, il documento rinvenuto dopo la pronuncia non integra il presupposto dell’art. 395, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. quando non è idoneo a sovvertire l’esito del giudizio e quando la parte non prova che l’impossibilità della produzione tempestiva sia dipesa da forza maggiore. Ai fini dell’art. 395, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., non basta il mendacio o la reticenza, ma occorre una macchinazione intenzionalmente fraudolenta, oggettivamente idonea a paralizzare la difesa avversaria e ad impedire al giudice l’accertamento della verità. La censura che sollecita un riesame del merito è inammissibile in sede di legittimità, e l’onere di allegare e provare la reale consistenza patrimoniale grava su chi invoca la revocazione, non sul giudice delegato.
Il Fatto
Dopo la dichiarazione di fallimento di una società di costruzioni, un familiare del legale rappresentante rinviene una serie di documenti risalenti nel tempo: un contratto di mutuo fondiario, la cancellazione di un’ipoteca, una scrittura privata sulla costruzione di un immobile, un contratto di finanziamento e un estratto di conto corrente. Secondo il ricorrente, tali atti avrebbero dimostrato che taluni immobili erano stati erroneamente considerati personali anziché appartenenti alla ditta individuale poi conferita alla società, con un conseguente aumento del patrimonio attivo.
Il ricorrente propone pertanto revocazione straordinaria avverso la sentenza dichiarativa del fallimento, deducendo il rinvenimento di documenti decisivi e il dolo processuale degli istituti di credito, che avrebbero accresciuto artificiosamente la posizione debitoria. Il tribunale rigetta il ricorso e la corte d’appello respinge il reclamo. Il ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, viene rigettato.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo sull’omessa e apparente motivazione. La corte distrettuale ha preso in esame in modo unitario i documenti rinvenuti, rilevando che nessuno di essi possiede valenza decisiva e che i predetti atti offrono al più un quadro indiziario. La parte non ha provato di non averli potuti produrre prima per forza maggiore, come richiesto dall’art. 395, n. 3, cod. proc. civ.: la motivazione è pertanto più che sufficiente.
I motivi secondo e terzo mirano a una rivisitazione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità. La corte d’appello ha ritenuto con motivazione logica che i documenti ulteriormente rinvenuti sono tutti di formazione della stessa impresa fallita, redatti o sottoscritti da essa o dal suo titolare, e in buona parte consistenti in atti pubblici, come tali conoscibili e opponibili ai terzi perché trascritti nei registri immobiliari. Essendo onere dell’imprenditore tenere un’ordinata contabilità, non è incolpevole il rinvenimento tardivo, poiché non basta la mera assenza di colpa, ma è necessaria la dimostrazione della forza maggiore.
Quanto al dolo revocatorio ascritto alle banche, la Corte osserva che la ratio decidendi si fonda sulla mancata partecipazione degli istituti di credito alla fase prefallimentare. Non è stato dimostrato che essi abbiano posto in essere artifici e raggiri diretti a pregiudicare la difesa della società o a impedire al giudice l’accertamento della verità, essendo rimasti estranei a quella fase. Per integrare il dolo processuale revocatorio non basta la violazione dell’obbligo di lealtà e probità dell’art. 88 cod. proc. civ., né sono sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze: occorre un’attività intenzionalmente fraudolenta, oggettivamente idonea a paralizzare la difesa avversaria, come affermato da un precedente della Suprema Corte citato nella decisione.
Infine, sul quinto motivo, la Corte ritiene correttamente irrilevante la consulenza tecnica contabile richiesta, perché meramente esplorativa e riferita a rapporti con un soggetto estraneo al giudizio conclusosi con la sentenza di fallimento. L’onere di verificare la reale situazione debitoria non gravava sul giudice delegato, ma su chi invocava la revocazione. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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