Inammissibile censura su fattispecie espulsiva prospettata per la prima volta in Cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 8730 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto dei quali non vi sia cenno nella decisione impugnata, è onere della parte ricorrente, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche indicare, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde consentire alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione. La fattispecie dell’ingresso clandestino nel territorio dello Stato, con sottrazione ai controlli di frontiera, è integrata soltanto quando dalle autorità preposte non sia stato effettuato alcun controllo sull’ingresso dello straniero.
Il Fatto
Il ricorrente era destinatario di un decreto di espulsione emesso dal Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta, per essere entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera, e di un contestuale ordine di trattenimento presso il centro di permanenza per i rimpatri di Torino.
Il Giudice di pace di Torino convalidava il trattenimento, ritenendo sussistenti i presupposti previsti dall’art. 13 d. lgs. n. 286/1998, non essendo emersi elementi tali da far ritenere manifestamente illegittimo il provvedimento di espulsione. Il ricorrente ha impugnato il decreto di convalida con ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di censura. Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese.
La Motivazione della Corte
Il motivo deduce la violazione dell’art. 360, n. 3), cod. proc. civ. in relazione agli artt. 10 e 13 del d. lgs. n. 286/1998, sostenendo l’erroneità della fattispecie espulsiva contestata. Il ricorrente assume di essere giunto a Trapani in seguito a un intervento di soccorso in mare e che all’atto dello sbarco le autorità di pubblica sicurezza avessero proceduto al fotosegnalamento.
La Corte rileva che tale assunto non è coerente con quanto rappresentato in sede di convalida. In quella sede la difesa si era limitata a rappresentare l’esistenza di un fotosegnalamento compiuto il 2 marzo 2021, in conseguenza di un ingresso nel territorio nazionale avvenuto in epoca e in modo imprecisati. Solo nel ricorso in esame si è spiegato, per la prima volta, che l’ingresso ebbe luogo quello stesso giorno, a seguito di soccorso in mare.
Tali circostanze assumevano valenza decisiva per sostenere l’illegittimità del decreto di espulsione. La Corte richiama il principio secondo cui l’ingresso clandestino con sottrazione ai controlli di frontiera sussiste solo quando dalle autorità preposte non venga effettuato alcun controllo; quando il controllo sia stato effettuato e, ancorché erroneamente, non abbia evidenziato ostacoli all’ingresso, non si versa più nella fattispecie dell’art. 13, comma 2, lettera a), potendo porsi il diverso problema della mancanza di un titolo di soggiorno, rilevante ai fini dell’ipotesi disciplinata dalla lettera b) del medesimo art. 13, comma 2.
Il carattere di novità della prospettazione in fatto comporta l’inammissibilità della censura. La Corte applica il principio di autosufficienza del ricorso: la parte che deduca questioni comportanti accertamenti in fatto non menzionati nella decisione impugnata deve indicare in quale specifico atto del giudizio precedente le abbia dedotte, per consentire il controllo ex actis. Nel caso di specie i fatti allegati in sede di merito risultano diversi da quelli riportati nel ricorso.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile. La mancata costituzione delle amministrazioni intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite, con attestazione dei presupposti processuali per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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