Riassunzione nel rinvio fallimentare: vale il deposito in cancelleria, non la notifica (Cass. civ. Sez. I n. 10250 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione allo stato passivo, la riassunzione del giudizio di rinvio davanti al giudice di merito deve avvenire nella forma del ricorso, ai sensi del richiamo operato dall’art. 394, primo comma, cod. proc. civ. alle norme del procedimento davanti al giudice del rinvio. Tuttavia, in forza del principio di conversione degli atti processuali viziati nella forma, la riassunzione eseguita con atto di citazione non è inammissibile ove l’atto sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio trimestrale previsto dall’art. 392, primo comma, cod. proc. civ.. La tempestività della riassunzione si accerta, pertanto, in relazione alla data del deposito dell’atto nella cancelleria del giudice del rinvio e non a quella della sua notificazione alle altre parti.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un giudizio di opposizione allo stato passivo promosso da alcuni creditori nei confronti del curatore del fallimento di una società. Con ordinanza n. 13043 depositata il 26.4.2022 la Cassazione aveva cassato il decreto del Tribunale di Roma emesso in quel giudizio, rinviando la causa al giudice di merito.

Gli originari opponenti avevano riassunto il giudizio con atto di citazione, notificato il 25.7.2022 e depositato telematicamente il 2.8.2022. Il Tribunale di Roma, con decreto n. 422 dei 1/10.2.2023, aveva dichiarato inammissibile la riassunzione e, per l’effetto, estinto il giudizio di opposizione. Il giudice del rinvio aveva rilevato che la riassunzione avrebbe dovuto eseguirsi con ricorso e che, comunque, il deposito era intervenuto dopo la scadenza del termine trimestrale, fissata al 26.7.2022. Contro quel decreto gli eredi delle parti originarie hanno proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., rilevando che il Tribunale di Roma ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità. Il Collegio ha anzitutto richiamato la massima secondo cui la regola dell’art. 392, secondo comma, cod. proc. civ. — per cui la riassunzione si fa con citazione — cede quando trovi deroga nel disposto dell’art. 394, primo comma, cod. proc. civ., che rinvia alle norme stabilite per il procedimento davanti al giudice del rinvio.

In materia fallimentare, dunque, la forma dell’atto riassuntivo è il ricorso. Su questo punto il giudice del rinvio aveva correttamente individuato la regola processuale applicabile. La questione centrale, però, non è la forma in sé, ma il criterio di verifica della tempestività dell’impulso processuale.

La Corte ha ribadito che la tempestività della riassunzione, rispetto al termine di decadenza fissato dall’art. 392, primo comma, cod. proc. civ., va riscontrata avendo riguardo alla data del deposito del ricorso nella cancelleria del giudice del rinvio. La riassunzione eseguita con citazione, anziché con ricorso, non determina l’inammissibilità quando l’atto sia stato depositato in cancelleria entro i termini perentori di legge, indipendentemente dalla sua notificazione alle altre parti. Il rapporto processuale può ritenersi instaurato solo se tale deposito è intervenuto nella pendenza dei termini.

Applicando tale principio, la Corte ha osservato che nella specie il deposito dell’atto di citazione è avvenuto il 2.8.2022, quando il termine trimestrale era già scaduto dal 26.7.2022. La notificazione del 25.7.2022, pur tempestiva, non era sufficiente a salvare la riassunzione: rileva il deposito, non la vocatio in ius. I rilievi svolti dai ricorrenti in memoria non hanno offerto spunti per disattendere le indicazioni della proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ.

Il curatore del fallimento non ha svolto difese, sicché nessuna statuizione è stata assunta sulle spese. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di euro 2.500,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. e si è dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

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