Compensazione spese per gravi ed eccezionali ragioni con sindacato limitato alla logicità (Cass. civ. Sez. II n. 10251 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di compensazione delle spese di lite per gravi ed eccezionali ragioni, il sindacato della Corte di cassazione è circoscritto alla verifica della logicità e della non erroneità delle ragioni indicate dal giudice di merito, riportando la relativa nozione a un concetto elastico, comprensivo della situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso. Il giudice di legittimità non può spingersi sino a misurare il grado di gravità ed eccezionalità, al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata. Solo l’enunciazione astratta o non puntuale, e dunque la motivazione apparente, integra violazione del precetto di legge. Nel procedimento di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorso incidentale non coltivato con istanza di decisione deve intendersi rinunciato, con estinzione e regolazione delle spese secondo l’esito complessivo del giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente aveva agito con azione possessoria di reintegrazione per spoglio ex art. 1168 cod. civ. nei confronti del contitolare di un immobile in comproprietà ereditaria, lamentando il cambio della serratura del cancello d’ingresso, l’occlusione dell’accesso con fioriere e l’occupazione parziale del cespite da parte di un terzo.

Il Tribunale aveva accolto la domanda, ravvisando lo spoglio. La Corte d’appello, in riforma, aveva rigettato la pretesa e compensato integralmente le spese di entrambi i gradi, valorizzando la particolarità della vicenda, inserita in una successione ereditaria non ancora definita, la comunicazione informale del cambio di serratura e la detenzione parziale a favore di un terzo. Il soccombente ha impugnato in cassazione il solo capo relativo alla compensazione; la controparte ha resistito con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale censura il capo sulle spese per violazione degli artt. 92 e 132 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe assunto come gravi ed eccezionali ragioni motivi erronei e contraddittori, in particolare perché la prova dell’assenza di spoglio era stata altrove ritenuta raggiunta.

Il Collegio richiama innanzitutto l’intervento della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 92 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede la compensazione in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, in fattispecie riconducibili alla medesima ratio delle ipotesi di soccombenza totale.

Su questa base la Corte conferma il perimetro del proprio sindacato: esso resta limitato alla logicità e non erroneità delle ragioni addotte, come affermato dalla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. e dai precedenti richiamati. Nessuno dei tre elementi valorizzati dal giudice di merito risulta erroneo o illogico, attenendo comunque al merito della vicenda.

La Corte richiama poi il principio secondo cui la nozione di gravi ed eccezionali ragioni riporta a un concetto elastico, che ricomprende l’obiettiva incertezza sul diritto controverso, conoscibile dal giudice di legittimità solo ove il giudice del merito si sia limitato a un’enunciazione astratta o non puntuale, con conseguente motivazione apparente. Nella specie tale vizio non ricorre: la particolarità del caso è stata illustrata in modo puntuale, dall’attendibilità della testimonianza alla detenzione parziale decisa senza il consenso dell’altro contitolare.

Quanto al ricorso incidentale, non coltivato con istanza di decisione dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata, la Corte lo dichiara estinto per rinuncia tacita. Il ricorso principale è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate per la reciproca soccombenza, con condanna del ricorrente principale al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende e raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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