Ricettazione di assegno smarrito e prescrizione: inammissibile il ricorso (Cass. pen. Sez. II n. 35175 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di autosufficienza, il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti una rivalutazione del compendio dimostrativo anziché il controllo di tenuta logica della motivazione. In materia di ricettazione di un assegno proveniente da smarrimento, la provenienza da delitto dell’oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice: l’eventuale abrogazione o modifica di tale norma, compresa la d penalizzazione dell’appropriazione di cose smarrite, non assume rilievo ai sensi dell’art. 2 cod. pen. e il fatto resta rilevante se la condotta tipica di ricezione è anteriore alla modifica. Infine, la inammissibilità del ricorso per mancanza dei requisiti dell’atto di impugnazione o per manifesta infondatezza dei motivi preclude il rilievo della prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.

Il Fatto

La Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l’estinzione per prescrizione del reato di truffa ascritto al ricorrente e confermava la condanna per il reato di ricettazione di un assegno provento di furto o smarrimento, riducendo la pena a un anno di reclusione ed euro duecento di multa. Avverso tale pronuncia il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea individuazione delle imputazioni e l’omessa declaratoria di prescrizione, oltre al mancato accertamento della provenienza delittuosa del titolo e dell’elemento soggettivo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta per prima la censura sull’elemento soggettivo, rilevando che essa propone una non consentita istanza di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove. In materia di estensione dei poteri di legittimità, si riafferma che il giudice di cassazione non può compiere alcuna valutazione di merito sulla capacità dimostrativa delle prove o degli indizi, essendo il suo compito limitato al controllo della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova. È richiamata Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015 sul principio di autosufficienza e Sez. 5 n. 44992 del 09/10/2012.

Nel caso specifico la Corte d’appello ha ritenuto persuasivamente che il ricorrente non potesse ignorare l’illecita provenienza dell’assegno, dovendo il titolo essere nel possesso esclusivo del titolare del conto o di un delegato. Quanto alla dedotta rilevanza penale della condotta, la Corte esclude che si versi in ipotesi di depenalizzazione applicabile, poiché il fatto risale a periodo anteriore all’intervento del d.lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016. Viene richiamata Sez. 2 n. 20772 del 04/02/2016, secondo cui la provenienza da delitto è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice e la rilevanza del fatto va valutata con riferimento al momento della condotta tipica, oltre a Sez. 2 n. 18710 del 15/12/2016 e Sez. 2 n. 32775 del 30/06/2021.

Anche il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte rileva che la memoria difensiva è riferita a un’udienza non esistente e comunque non rinvenuta in atti, mentre la sentenza d’appello ha confermato la condanna esclusivamente per la ricettazione contestata nel procedimento a carico del solo ricorrente. Dalla motivazione di primo grado emerge che il reato è stato consumato alla fine dell’anno 2015. Individuato il tempus commissi delicti nel dicembre 2015, la prescrizione risulta decorsa il 1° dicembre 2025, con l’aggiunta di centottantatré giorni di sospensione ordinaria.

Il termine finale così individuato cade in data successiva alla pronuncia della sentenza d’appello. Tuttavia, tenuto conto della inammissibilità del ricorso, la Corte ribadisce che la prescrizione non deve essere dichiarata in questa sede: la mancanza dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. o la manifesta infondatezza dei motivi non consentono il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e precludono il rilievo delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., secondo Sez. U n. 21 del 11/11/1994 e Sez. U n. 32 del 22/11/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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