Revoca confisca antimafia: prova nuova e limiti dell’istanza reiterata (Cass. pen. Sez. I n. 35168 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca di prevenzione, la revoca ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011 è ammissibile ed è diretta a sostituire al giudicato una nuova pronuncia, purché fondata su elementi di indagine diversi da quelli del processo conclusosi. Costituisce prova nuova sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività della misura, non anche quella deducibile e non dedotta, salvo impossibilità per forza maggiore. Avverso il decreto di rigetto il ricorso per cassazione non soggiace ad alcuna limitazione dei motivi, essendo regolato dall’art. 640 cod. proc. pen. per il rinvio dell’art. 28 d.lgs. n. 159/2011. Nel nuovo giudizio la presunzione relativa di illecita acquisizione è vincibile solo con poteri probatori cogenti.

Il Fatto

Il prevenuto aveva subito, nel 2012, la confisca di un appartamento con annessa rimessa automobilistica e delle saldi attivi di due conti correnti, provvedimento confermato nei gradi successivi. A distanza di anni, aveva proposto istanza di revoca lamentando di aver rinvenuto nel 2024 copia degli assegni impiegati da un terzo per l’acquisto di un immobile a Milano, poi rivenduto, i cui proventi leciti sarebbero stati donati al prevenuto consentendogli l’acquisto dei beni ablati.

La Corte di appello di Milano, con decreto del 19 dicembre 2025, respingeva il ricorso per assenza di elementi di novità processuale rilevanti ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011. Avverso questo decreto il prevenuto ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge e difetto argomentativo in ordine alla ritenuta irrilevanza del rinvenimento.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ricostruisce anzitutto il quadro ermeneutico di riferimento. La revoca della confisca è ammessa: il nuovo giudizio deve fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo già concluso, secondo il principio di Sez. 6 n. 28267 del 10/05/2017, collocato nel solco di Sez. U n. 57 del 19/12/2006. Da Sez. U n. 43668 del 26/05/2022 si ricava la nozione di prova nuova: sopravvenuta o preesistente ma incolpevolmente scoperta, non quella deducibile e non dedotta.

Quanto ai motivi deducibili, il Collegio ribadisce che il ricorso per cassazione avverso il rigetto della richiesta di revocazione non conosce limitazioni, essendo regolato dall’art. 640 cod. proc. pen. per il rinvio dell’art. 28 d.lgs. n. 159/2011 alle forme degli artt. 630 e ss. cod. proc. pen.; richiama in proposito Sez. 1 n. 35763 del 04/06/2019 e Sez. 1 n. 39601 del 19/06/2019, comprensivo dunque del vizio di motivazione.

Nel merito, la Corte osserva che la richiesta si inserisce in una lunga serie di istanze revocatorie reiterate e sempre respinte, e che la Corte territoriale ha correttamente valutato il materiale prodotto: gli assegni intestati al terzo riguardavano importi di 15.000,00 euro, senza che risultasse documentata la provenienza delle ulteriori e più consistenti somme. Non risulta provata né la provenienza degli assegni, né la loro riconducibilità ai proventi della compravendita, né il preteso prestito senza interessi.

La Corte valorizza inoltre il rilievo della perdurante disponibilità degli immobili da parte del proposto e la modestia dei redditi dichiarati dalla coppia, elementi che confermano la riconducibilità del pagamento a denaro del prevenuto. Nelle ipotesi revocatorie, la presunzione relativa di illecita acquisizione dei beni è vincibile solo con poteri probatori cogenti, che il ricorrente ha omesso di attivare, limitandosi a censure cronologiche disancorate da dati oggettivi.

Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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