Ricettazione e indebito uso di carte di credito concorrono, no specialità (Cass. pen. Sez. VII n. 12880 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di ricettazione e quello di indebito utilizzo di carte di credito concorrono tra loro, poiché le fattispecie descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non è configurabile un rapporto di specialità. Il giudice di merito che nega le circostanze attenuanti generiche non deve esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente che la motivazione richiami quelli ritenuti decisivi o rilevanti. È inammissibile, per aspecificità, il motivo che reiteri doglianze già valutate in appello.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 28.06.2024, aveva confermato la condanna di due imputati per ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito. Avverso tale pronuncia entrambi proponevano ricorso per cassazione.
Il primo ricorrente censurava l’erronea applicazione degli artt. 648 cod. pen. e 55 d.lgs. 231/2007, oltre al vizio di motivazione sulla responsabilità concorsuale, e lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche. Il secondo eccepiva che il reato di ricettazione sarebbe stato assorbito in quello di indebito utilizzo di carte di credito.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII penale ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che esso è aspecifico, perché meramente reiterativo delle doglianze già svolte in appello sulla ricostruzione dei fatti e sull’interpretazione del materiale probatorio. I giudici di merito, in presenza di una doppia conforme, hanno indicato una pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità, con ricostruzione non censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità.
Sul secondo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha ribadito il principio secondo cui il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti o rilevabili, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri. Nel caso concreto, i giudici di appello hanno valorizzato la significativa capacità a delinquere, desumibile dai plurimi precedenti specifici, la gravità della condotta e l’assenza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha giudicato manifestamente infondata la tesi dell’assorbimento della ricettazione nell’indebito utilizzo. È stato ribadito il principio di diritto secondo cui le due fattispecie concorrono tra loro, poiché descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità. La Corte territoriale ha pertanto correttamente dato seguito a tale indirizzo.
All’inammissibilità dei ricorsi è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.