L’inammissibilità per rinuncia al ricorso non elude spese e sanzione (Cass. pen. Sez. 5 n. 14198 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritta dal difensore munito di procura speciale determina la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. La diversa regola elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’imputato non può essere condannato né alle spese né alla sanzione pecuniaria quando l’inammissibilità derivi da sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, non si applica all’ipotesi di rinuncia volontaria all’impugnazione, che configura un’esplicita manifestazione di volontà abdicativa.

Il Fatto

Il Tribunale di Cagliari aveva condannato l’imputato per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 10 giugno 2025, aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, rideterminando la pena e confermando nel resto la condanna.

Avverso la decisione della Corte territoriale l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, articolando sei motivi di censura riguardanti la qualifica di amministratore di fatto, la sussistenza delle condotte contestate, la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza e il trattamento sanzionatorio. In data 24 novembre 2025 è pervenuta la rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore in qualità di procuratore speciale.

La Motivazione della Corte

La Quinta Sezione penale ha rilevato che, a seguito della rinuncia pervenuta dal difensore munito di procura speciale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L’ordinanza richiama il disposto dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che disciplina la decisione del ricorso nelle forme della camera di consiglio quando sia stata presentata rinuncia.

La Corte ha escluso che possa trovare applicazione il diverso principio affermato da Sez. 5, n. 30253 del 2025, Rv. 288594, secondo cui l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente non comporta la condanna del medesimo né al pagamento delle spese processuali né al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende. Tale regola, osserva la Corte, presuppone che il venir meno dell’interesse alla decisione configuri un’ipotesi di non soccombenza.

Nel caso di specie, invece, il ricorrente non ha subito alcuna causa sopravvenuta e non imputabile: si è limitato a rinunciare volontariamente all’impugnazione proposta. La rinuncia costituisce pertanto un atto dispositivo del processo di natura abdicativa, che non elude la soccombenza consequenziale alla declaratoria di inammissibilità.

La Corte ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, dichiarando il ricorso inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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