Ricevitorie fuori concessione esenti da imposta unica ante 2011 (Cass. civ. Sez. V n. 2156 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010, le ricevitorie che operano per conto di soggetti privi di concessione non possono essere assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per le annualità d’imposta precedenti al 2011. In tale periodo difetta il presupposto soggettivo della traslazione, poiché l’entità delle commissioni pattuite tra ricevitorie e bookmaker si è già cristallizzata secondo il quadro anteriore alla legge n. 220 del 2010. Ne consegue che, per le annualità antecedenti al 2011, il tributo grava sui soli bookmaker, con o senza concessione.

Il Fatto

La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contestava a un soggetto gestore di ricevitoria la debenza dell’imposta unica per l’annualità 2007, sul presupposto di un’attività di raccolta di scommesse svolta per conto di un bookmaker estero.

La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato in parte il ricorso, riducendo le sanzioni; la Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello del contribuente, escludendo i presupposti per il rinvio pregiudiziale e per la questione di legittimità costituzionale e confermando la sussistenza dei requisiti oggettivi, soggettivi e territoriali del tributo. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’intervenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 27 del 2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni richiamate nella parte in cui prevedono che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione.

Il percorso argomentativo si fonda sulla constatazione che, in quel periodo, non è possibile procedere alla traslazione dell’imposta, perché l’entità delle commissioni già pattuite tra ricevitorie e bookmaker si è cristallizzata sulla base del quadro normativo anteriore alla legge n. 220 del 2010. Manca, dunque, il meccanismo che consente di riversare l’onere sul consumatore finale.

La Corte rileva altresì che, in assenza di una disciplina degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010, la disposizione dovrebbe applicarsi anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore. È proprio questo effetto retroattivo a risultare incompatibile con il riparto del carico tributario.

Da qui la regola: per le annualità d’imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma i soli bookmaker, con o senza concessione, in base alla combinazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 con l’art. 1, comma 66, lett. a), della legge n. 220 del 2010. Il Collegio richiama sul punto un orientamento consolidato, espressamente richiamato.

Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., la causa è decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso introduttivo. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono compensate, in ragione del percorso evolutivo della giurisprudenza in materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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