Imposta unica scommesse: ricevitorie non soggette per annualità ante 2011 (Cass. civ. Sez. V n. 2153 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010, le ricevitorie che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, operano per conto di soggetti privi di concessione non possono essere assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. In quel periodo difetta il presupposto della traslazione dell’imposta, essendosi già cristallizzata l’entità delle commissioni pattuite fra ricevitorie e bookmaker. Dell’imposta rispondono pertanto i soli bookmaker, con o senza concessione, in base alla combinazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. a), della legge n. 220 del 2010.

Il Fatto

Una società di gestione di una ricevitoria aveva ricevuto un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione contestava la debenza dell’imposta unica per l’annualità 2007, in relazione all’attività svolta per conto di un bookmaker privo di concessione.

La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato in parte il ricorso, dichiarando dovute le imposte e riducendo le sanzioni; la Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello della contribuente, escludendo i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e per la rimessione alla Corte costituzionale, e ritenendo integrati i requisiti oggettivi, soggettivi e territoriali del tributo. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte prende atto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 27 del 14 febbraio 2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.P.R. n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010, nella parte in cui prevedono che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione.

Da tale pronuncia deriva che, per le annualità anteriori al 2011, le ricevitorie non possono essere assoggettate al tributo. In quel periodo, osserva la Corte, non è possibile procedere alla traslazione dell’imposta, perché l’entità delle commissioni già pattuite tra ricevitorie e bookmaker si è cristallizzata sul quadro precedente alla legge n. 220 del 2010.

La Corte rileva inoltre che, in mancanza di una disciplina degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa della disposizione, questa va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore. L’effetto è che, per le annualità antecedenti al 2011, non rispondono le ricevitorie, ma i soli bookmaker, con o senza concessione.

Il principio è già stato affermato in numerose pronunce di legittimità, puntualmente richiamate, tra cui Cass. n. 11184 del 2023, Cass. n. 9292 del 2023, Cass. n. 813 del 2023 e Cass. n. 34422 del 2022. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.

Il ricorso è quindi accolto; la sentenza impugnata è cassata e, non essendovi ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono compensate integralmente, in ragione del percorso evolutivo della giurisprudenza in materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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