Accertamento induttivo puro e sindacato di legittimità sul fatto (Cass. civ. Sez. V n. 30986 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, il ricorso per cassazione che si limiti a contrapporre una diversa lettura delle risultanze processuali è inammissibile. L’apprezzamento dei fatti e delle prove è riservato al giudice di merito e resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo conferito alla Corte il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice di merito. Questi conserva il potere di individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle idonee a dimostrare i fatti in discussione. Ne discende che la parte che non censuri in modo specifico la motivazione della sentenza impugnata non può ottenerne la cassazione.

Il Fatto

Il contribuente impugnava tre avvisi di accertamento, relativi agli anni d’imposta 2013 e 2014, con i quali l’Agenzia delle Entrate contestava la violazione delle disposizioni in materia di IRPEF e IVA per aver esercitato, in totale evasione, l’attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande durante una sagra svoltasi nell’ottobre 2013.

A sostegno degli accertamenti l’Agenzia richiamava un processo verbale di constatazione elevato dalla Guardia di Finanza nel mese di ottobre 2014, all’esito dell’accesso ai locali. La Commissione Provinciale rigettava i ricorsi riuniti, rilevando l’assenza di documentazione contabile e l’autonomo acquisto di prodotti e arredi. La C.T.R. del Lazio rigettava l’appello, confermando la legittimità del procedimento induttivo puro. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara entrambi i motivi inammissibili. Il ricorrente non propone censure specifiche avverso la motivazione della C.T.R., che aveva affermato la sussistenza di fatti non contestati e aveva negato che l’appellante avesse fornito prove a sostegno dell’assunto di essere un mero volontario operante sotto le direttive dell’associazione.

In particolare, il ricorrente non individua in modo specifico i documenti che non sarebbero stati esaminati dai giudici di appello, limitandosi ad affermare che essi erano stati valutati in primo grado; ma quei giudici avevano respinto il ricorso, senza menzionare alcuna documentazione prodotta e affermando anzi che non era stata fornita alcuna prova della devoluzione degli incassi.

La Corte rileva che i giudici del gravame hanno correttamente individuato il tipo di accertamento posto in essere, fondato sul metodo induttivo puro di cui all’art. 39, comma 1, lettera c), del d.p.r. 600/73, stante l’omessa presentazione di dichiarazioni fiscali e l’assenza di documentazione contabile, compiendo poi un accertamento in fatto analiticamente e compiutamente motivato.

Tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità. La parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dal giudice del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto è preclusa. A sostegno la Corte richiama Cass., n. 29404 del 07/12/2017 e Cass., n. 9097 del 07/04/2017.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con nulla per le spese. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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