IMU, riduzione del 50% per inagibilità parziale e prova della superficie utilizzabile (Cass. civ. Sez. V n. 33829 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, la riduzione dell’imposta del 50% prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati non può fondarsi sul solo numero dei posti letto o delle camere utilizzabili, allorché l’immobile sia di fatto utilizzato, sia pur con limitazioni. In tale ipotesi il contribuente deve provare l’estensione della superficie concretamente non utilizzabile rispetto alla capienza totale della struttura, non essendo sufficiente allegare che l’ente impositore conosca la ridotta agibilità di una parte di essa. La riduzione dell’imposta del 50%, richiesta per un determinato anno, si estende agli anni successivi in caso di perduranza ultrannuale dello stato di inagibilità, purché il contribuente provi la conoscenza dell’ente impositore della protratta inutilizzabilità del bene. Il rigetto del ricorso, conforme alla proposta del consigliere delegato, comporta la condanna della parte ricorrente ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
La società contribuente impugnava quattro avvisi di accertamento per IMU relativi agli anni 2015-2018, oltre sanzioni, chiedendo la riduzione dell’imposta del 50% per l’inagibilità parziale di una struttura alberghiera. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva solo in parte il ricorso, riconoscendo la decadenza per l’annualità 2015 e la riduzione per il solo periodo di chiusura dell’albergo per motivi di sicurezza. In appello la CTR della Campania accoglieva il gravame limitatamente al principio di continuazione delle sanzioni e, per il resto, confermava il diniego della riduzione per i periodi successivi alla riapertura, ritenendo che la società non avesse dimostrato l’estensione della superficie utilizzabile.
Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi. L’ente impositore non svolgeva difese.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che la riduzione del 50% spetta in caso di immobile inagibile anche in assenza di richiesta, quando lo stato di inagibilità è noto all’ente impositore. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che la doglianza non attingeva la ratio decidendi della pronuncia impugnata. Questa non negava il principio invocato, ma si fondava sul difetto di prova dell’estensione della superficie della struttura utilizzabile in concreto, poiché una struttura alberghiera comprende anche sale ristorante, cucina, saloni e zone esterne, non solo camere.
La Corte ha inoltre escluso la rilevanza del precedente invocato dalla ricorrente (Cass. Sez. 6-5 n. 8592 del 26.03.2021), che afferma la riduzione in assenza di richiesta quando l’inagibilità è nota all’ente impositore, poiché la questione decisa riguardava il diverso profilo della prova della superficie concretamente non utilizzabile.
Con il secondo motivo la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo di aver fornito la prova del diritto alla riduzione e che spettava all’ente impositore provare i fatti contrari. Il motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha ribadito che la riduzione del 50%, richiesta per un determinato anno con perizia o dichiarazione sostitutiva, si applica agli anni successivi in caso di perduranza ultrannuale dello stato di inagibilità, purché il contribuente provi la conoscenza dell’ente impositore della protratta inutilizzabilità del bene, secondo il principio di collaborazione e buona fede tra ente impositore e contribuente (Cass. Sez. V n. 19665 del 11.07.2023). Nel caso concreto, la ricorrente aveva però omesso di trascrivere i documenti asseritamente prodotti, in violazione del principio di autosufficienza.
La Corte ha poi precisato che la norma riduce l’imposta per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati: se l’immobile è utilizzato, sia pur con limitazioni, correttamente i giudici di merito hanno fatto riferimento alla superficie non utilizzabile, anziché alle camere.
Con il terzo motivo la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 91 e 93 cod. proc. civ. per mancata condanna dell’ente al rimborso delle spese con distrazione. Il motivo è stato dichiarato infondato, avendo la CTR correttamente applicato i principi di causalità e soccombenza, dichiarando le spese irripetibili per reciproca soccombenza e mancata costituzione dell’appellato.
Il ricorso è stato rigettato. La Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ha applicato l’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, condannando la ricorrente al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, quale ipotesi codificata di abuso del processo.
Nota della Redazione
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