Lavoro in nero: prova della durata e specificità dei motivi di appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20804 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione legale iuris tantum prevista dall’art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002, convertito dalla legge n. 73/2002, in materia di impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie, può essere superata dal datore di lavoro soltanto con la prova dell’effettiva durata dei rapporti. La valutazione di inidoneità delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici in sede ispettiva e in sede testimoniale costituisce espressione del libero apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità. L’art. 342 cod. proc. civ. richiede che l’atto di appello individui con chiarezza il quantum appellatum e articoli le ragioni di dissenso rispetto al percorso del primo giudice. Il difetto di specificità dei motivi di appello, non rilevato d’ufficio dal giudice del gravame, può essere dedotto per la prima volta in cassazione dalla parte appellata, trattandosi di questione afferente all’ammissibilità dell’impugnazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Caltanissetta ha accolto l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l’opposizione proposta da un datore di lavoro avverso l’atto di irrogazione delle sanzioni. L’atto contestava l’impiego di due lavoratrici non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in violazione dell’art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002, convertito dalla legge n. 73/2002. La Corte territoriale ha inoltre dichiarato inammissibile l’appello incidentale per difetto dei requisiti di specificità di cui all’art. 342 cod. proc. civ.
Il giudice di secondo grado, in difformità dal tribunale, ha ritenuto che il datore non avesse fornito la prova dell’effettiva durata dei due rapporti non regolarizzati. Le dichiarazioni delle lavoratrici, rese in sede ispettiva e quali testimoni, sono state giudicate non idonee; di qui l’operare della presunzione legale prevista dalla norma citata. Avverso tale pronuncia il datore ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo sollecitava una questione di legittimità costituzionale sugli artt. da 62 a 72 del d.l. n. 69/2013, in tema di giudici ausiliari di appello. La Corte ha respinto la censura richiamando la sentenza della Corte cost. n. 41 del 2021, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni nella parte in cui non ne prevedono l’applicazione fino al completamento del riordino della magistratura onoraria. Ne deriva la legittimità della composizione dei collegi con i giudici ausiliari fino alla data del 31.10.2025, in linea con la custodia delle decisioni già pronunciate.
Sul secondo motivo, la Corte ha escluso che l’appello principale dell’Agenzia difettasse di specificità. Il difetto di specificità rende inammissibile il gravame e costituisce questione rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità, se non implica accertamenti in fatto. Nel merito, secondo il principio affermato a partire dalla Cass. n. 2143 del 2015, è sufficiente che l’atto di appello individui il quantum appellatum, circoscriva i capi impugnati e formuli le ragioni di dissenso. L’appello dell’Agenzia investiva puntualmente la quantificazione del dovuto e censurava la valutazione probatoria del primo giudice.
Il terzo motivo, relativo all’inammissibilità dell’appello incidentale, è stato giudicato infondato. La Corte distrettuale aveva rilevato che tale appello si limitava a riproporre le censure di primo grado sui criteri di calcolo e sull’entità della sanzione, senza confrontarsi con la motivazione del tribunale: giudizio confortato dal contenuto dell’atto.
I motivi dal quarto al sesto, esaminati congiuntamente, non sono stati accolti. La Corte ha ribadito che spetta in via esclusiva al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e valutare l’attendibilità delle prove, con insindacabilità degli accertamenti di fatto. Le risposte delle testimoni, giudicate stereotipate e poco circostanziate, sono state ritenute inidonee a superare la presunzione legale; irrilevante è risultato il rilievo che le lavoratrici, al momento della deposizione, non fossero più dipendenti. La Corte ha escluso la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e l’esistenza di una motivazione apparente ai sensi dell’art. 132 cod. proc. civ., secondo il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché ripropone la questione dell’appello incidentale già ritenuto inammissibile; l’ottavo perché introduce una questione nuova, senza indicare gli atti in cui sarebbe stata dedotta in merito. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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