Valutazione concreta obbligatoria per riconoscimento titolo estero di sostegno (TAR Lazio n. 5432 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancanza dell’attestazione dell’autorità dello Stato membro d’origine, comprovante l’abilitazione all’esercizio della professione, non è di per sé ostativa al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante sono tenute a valutare in concreto, in modo analitico, le competenze professionali acquisite dall’interessato tanto nello Stato membro d’origine quanto in quello ospitante, confrontandole con le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale. Il diniego non può essere motivato con rilievi meramente formali o con la non perfetta corrispondenza dei percorsi formativi, dovendosi verificare la sussistenza di eventuali differenze sostanziali e, in tal caso, valutare l’adozione di misure compensative, anche aggravate, proporzionate a colmare le lacune formative riscontrate.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina italiana, chiedeva al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento, ai fini dell’insegnamento di sostegno in Italia, di un attestato di formazione conseguito in Spagna presso l’Università “San Jorge”, consistente in un corso di 1500 ore per complessivi 60 crediti. L’Amministrazione rigettava l’istanza, ritenendo il titolo non abilitante in Spagna e rilevando “incolmabili differenze” tra il percorso formativo estero e quello previsto dal D.M. 30.09.2011 per la specializzazione sul sostegno didattico. Avverso il diniego la ricorrente proponeva ricorso, deducendo la violazione della normativa europea in materia di riconoscimento dei titoli e chiedendo l’annullamento del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando il principio, costante nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo cui le direttive sul reciproco riconoscimento dei diplomi mirano a facilitare il riconoscimento dei titoli, ma non possono avere l’effetto di rendere più difficile il riconoscimento nelle situazioni da esse non contemplate. In particolare, la Corte ha citato la sentenza della CGUE dell’8 luglio 2021, causa C-166/2020, e la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18 del 2022, secondo cui la mancanza dei documenti richiesti dall’art. 13 della direttiva non può essere automaticamente considerata ostativa al riconoscimento, dovendosi verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito dall’interessato.
Il Collegio ha rilevato che, nel caso di specie, il diniego era basato su valutazioni di carattere generale e formale, quali il richiamo ai requisiti per l’attivazione dei corsi di specializzazione di cui all’art. 3 del D.M. 30.09.2011, la differenza tra “sostegno educativo” e “sostegno didattico”, e le modalità blended di svolgimento del corso. Tali rilievi, ad avviso del TAR, non tengono conto delle conoscenze, abilità e competenze effettivamente acquisite dalla ricorrente, come emergenti dalla documentazione allegata all’istanza, che dimostrano una diffusa sovrapposizione delle materie approfondite nel percorso spagnolo con gli insegnamenti previsti dall’Allegato B del D.M. 30.09.2011.
Il Tribunale ha inoltre censurato la mancata considerazione, da parte dell’Amministrazione, della possibilità di adottare misure compensative, come ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, idonee a colmare le eventuali differenze formative. La giurisprudenza europea, infatti, riconosce l’assegnazione di misure compensative non solo in caso di stretta attinenza dei programmi, ma anche in presenza di divergenze sostanziali tra la formazione seguita e quella richiesta nello Stato membro ospitante.
La motivazione del diniego, pertanto, è stata ritenuta scarsamente argomentata, poiché l’Amministrazione non ha chiarito perché le misure compensative non sarebbero state in grado di colmare le differenze riscontrate. Il TAR ha concluso che l’incondizionata opposizione al titolo estero, poggiante su argomentazioni carenti, contrasta con i principi europei di rafforzamento del mercato interno e di libera circolazione dei professionisti. Il ricorso è stato accolto e il provvedimento impugnato annullato, con obbligo per l’Amministrazione di riesaminare l’istanza anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese di lite sono state compensate.
Nota della Redazione
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