Inottemperanza al giudicato e termine dilatorio di centoventi giorni (TAR Lombardia n. 1765 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato per l’esecuzione di un titolo formatosi davanti al giudice del lavoro, l’amministrazione che non abbia effettuato alcun pagamento nel termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è inottemperante. Il credito non contestato nell’an e nel quantum impone l’accoglimento del ricorso, l’assegnazione di un nuovo termine di 120 giorni per l’integrale pagamento e la nomina sin d’ora del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva accertato l’abusiva reiterazione di plurimi contratti a tempo determinato, dichiarando il diritto del ricorrente al risarcimento del danno e condannando l’amministrazione al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione.

La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata a mezzo PEC al Ministero, che l’aveva ricevuta in data 19 settembre 2024. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, il ricorrente ha agito per l’ottemperanza, chiedendo che fosse ordinata l’emissione dei provvedimenti concessivi della liquidazione dei benefici statuiti e il conseguente pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha incentrato la decisione sulla verifica dei presupposti dell’ottemperanza rispetto a un titolo passato in giudicato e ritualmente notificato. Il riscontro è avvenuto sul dato temporale: era pacificamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione vi desse corso.

La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente hanno palesato che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali. La parte resistente, costituitasi con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non è risultato contestato nell’an e nel quantum.

Da qui la declaratoria di inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo. Al resistente è stato assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per procedere integralmente ai pagamenti dovuti.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente, darà corso al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.

Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Le spese processuali sono state liquidate in favore del ricorrente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ed è stato disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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