Improcedibile il ricorso se la relata di notifica è depositata tardivamente (Cass. civ. Sez. I n. 25909 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., quando il ricorrente, pur affermando che la sentenza impugnata gli è stata notificata, depositi copia della relata di notificazione oltre il termine perentorio di venti giorni dall’ultima notifica, decorrente dal deposito del ricorso. La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza integra attestazione di un fatto processuale e, in forza del principio di autoresponsabilità, impegna la parte a darne prova nel termine, senza che l’omissione possa essere sanata dalla tardiva produzione ex art. 372 cod. proc. civ. né dalla mancata contestazione del controricorrente. La sanzione è rilevabile d’ufficio e non richiede la preventiva sollecitazione del contraddittorio, trattandosi di questione di rito relativa ai requisiti di procedibilità della domanda.
Il Fatto
Taluni garanti di una società avevano proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, per un credito derivante da un atto di ricognizione del debito. Il creditore era una banca, poi incorporata, e il credito era stato ceduto a una società veicolo.
L’opposizione era stata respinta in primo grado. Anche il gravame era stato rigettato dalla Corte d’appello di L’Aquila, che aveva disatteso le eccezioni sulla legittimazione della cessionaria e sulla nullità delle fideiussioni per intesa anticoncorrenziale, senza ammettere la consulenza tecnica richiesta. I garanti hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi; le controricorrenti hanno resistito con distinti controricorsi. Il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte si sofferma, in via pregiudiziale, sulla procedibilità del ricorso, perché la proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. ne aveva già rilevato l’improcedibilità. I ricorrenti avevano affermato nel ricorso che la sentenza d’appello era stata notificata, ma avevano depositato copia della relata di notificazione solo in un momento successivo, ben oltre il termine previsto dall’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., rispetto al deposito del ricorso.
Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 21349 del 2022 e la successiva Cass. n. 27313 del 2024, rese su questione identica, secondo cui la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza attesta un fatto processuale e, quale manifestazione di autoresponsabilità, fa sorgere in capo alla parte l’onere di depositare la relata nel termine, senza possibilità di riparare l’omissione con la produzione tardiva ex art. 372 cod. proc. civ. La sanzione dell’improcedibilità è prevista a presidio della verifica della tempestività dell’impugnazione e del formarsi del giudicato.
La Corte ribadisce che il difetto di procedibilità è rilevabile d’ufficio e non può essere sanato dalla mancata contestazione della controparte. Le eccezioni elaborate dalle Sezioni Unite n. 22438 del 2018 e n. 8312 del 2019 — relative a copie analogiche prive di attestazione di conformità — non si estendono al caso di tardivo deposito della relata, riguardando fattispecie diverse.
Nella specie, non ricorrono neppure le condizioni che, secondo le Sezioni Unite n. 10648 del 2017, escludono la sanzione: la relata non è stata acquisita né per impulso della controricorrente né tramite la trasmissione del fascicolo d’ufficio. Il termine breve decorreva da una notificazione frutto di autonoma iniziativa di parte, fuori dalle ipotesi in cui la legge ricollega la decorrenza a comunicazioni o notificazioni della cancelleria.
Il Collegio dichiara quindi il ricorso improcedibile e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese di lite in favore di ciascuna controricorrente. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., dispone la condanna ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., con somma in favore di ciascuna controricorrente e ulteriore somma per la Cassa delle ammende, dandosi atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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