Pignoramento presso terzi del credito della mandante ATI e improcedibilità (Cass. civ. Sez. III n. 13131 del 17.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione del subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo non è quella di ricostruire le vicende tra debitore e terzo suo debitore, ma di stabilire, al solo fine della definizione della procedura espropriativa, se il terzo debitore, in esito all’eventuale ordinanza di assegnazione, possa legittimamente liberarsi pagando al creditore procedente anziché al debitore, e cioè se ed in quanto avrebbe potuto farlo pagando a quest’ultimo. Nell’associazione temporanea di imprese spetta alla mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle mandanti nei confronti della stazione appaltante fino all’estinzione di ogni rapporto, benché senza alcuna cessione o trasferimento della titolarità del credito delle associate. Non è pertanto consentito ai creditori delle mandanti pignorare presso il terzo committente il diritto di credito di cui le mandanti restano titolari. Il ricorso che ometta il deposito del file nativo della notifica PEC della sentenza impugnata è improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c.
Il Fatto
La ricorrente, creditrice di una società partecipante a un’ATI, sottoponeva a pignoramento presso terzi i crediti vantati dall’esecutata nei confronti della società committente, indicata quale debitor debitoris. Il terzo rendeva dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c. e, poco dopo, pagava l’intero importo spettante alle imprese riunite nelle mani della mandataria capogruppo.
All’esito del subprocedimento, il giudice dell’esecuzione accertava l’insussistenza dell’obbligo del terzo. L’opposizione proposta dalla creditrice veniva rigettata dal Tribunale, sul rilievo che il credito non era azionabile dalla mandante stante il mandato irrevocabile all’incasso conferito alla capogruppo. Proponeva quindi ricorso per cassazione, resistito dalla società controricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto improcedibile il ricorso. Nel fascicolo non è inserita la documentazione idonea a provare la notificazione della sentenza impugnata: difetta il messaggio di posta elettronica certificata con i relativi allegati e l’asseverazione di conformità. In caso di notifica a mezzo PEC, la prova va fornita esclusivamente con il file nativo, che garantisce l’autenticità del messaggio tramite la firma del gestore di posta.
Dalla violazione dell’art. 369 c.p.c. deriva la sanzione dell’improcedibilità, conformemente a Sezioni Unite n. 21349 del 06.07.2022. La Corte esclude che la mancata contestazione del controricorrente o il mero reperimento della copia nel fascicolo d’ufficio possano sanare l’omissione. Richiama inoltre la pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo del 23 maggio 2024, che ha escluso ogni violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione, e la successiva Sez. III n. 7339 del 19.03.2025.
Non soccorre il principio che esclude l’improcedibilità quando la sentenza sia stata pubblicata non oltre sessanta giorni prima della notifica del ricorso: nella specie tra pubblicazione e notifica era decorso un termine maggiore.
Nonostante l’improcedibilità, la Corte esamina nel merito le censure ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., ritenendole prive di specifici precedenti e meritevoli di rilievo nomofilattico. Le doglianze, connesse, sono infondate. La tesi della ricorrente è suggestiva ma fuorviante: riduce l’accertamento dell’obbligo del terzo a una verifica sulla titolarità del credito, mentre la procedura espropriativa mira a far conseguire al creditore l’assegnazione di un credito che l’esecutato potrebbe far valere verso il terzo.
Il rapporto tra mandanti e mandataria capogruppo è un mandato con rappresentanza, collettivo, gratuito e irrevocabile, conferito ex lege. La mandataria è legittimata a compiere ogni attività connessa all’appalto, con rappresentanza esclusiva anche processuale, e la mandante non può esercitare direttamente il proprio credito verso la committente, salvo ipotesi non ricorrenti. Il terzo non avrebbe potuto liberarsi pagando alla mandante, essendo la mandataria incaricata di riscuotere in maniera irretrattabile. Il giudice dell’esecuzione non ha quindi esorbitato dai propri limiti.
Nota della Redazione
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