Sussidiarietà dell’azione di arricchimento e rigetto per carenza ab origine del titolo (Cass. civ. Sez. III n. 15236 del 30.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 cod. civ., la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta autonomamente o in via subordinata rispetto ad altra domanda principale, è ammissibile quando l’azione diversa — fondata su contratto, su specifica disposizione di legge o su clausola generale — si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. La domanda resta invece preclusa quando quella principale sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato, per carenza di prova del pregiudizio subito, ovvero per nullità derivante dall’illiceità del titolo contrattuale. L’indennizzo ex art. 2041 cod. civ. costituisce credito di valore e va liquidato secondo i valori monetari del momento della pronuncia, con rivalutazione fino alla decisione anche d’ufficio, oltre interessi compensativi decorrenti dalla data degli esborsi.

Il Fatto

Una coniuge, in regime di separazione personale, aveva erogato una somma destinata all’acquisto di un immobile del quale si era reso intestatario il solo marito. Agendo in giudizio, la donna aveva chiesto la restituzione dell’importo, previo accertamento della natura di mutuo dell’esborso, con l’aggiunta “se necessario” di una domanda di ingiustificato arricchimento. Il convenuto aveva resistito, contestando l’esistenza e la validità del contratto di mutuo.

Il primo giudice aveva respinto la domanda. La Corte d’appello aveva invece accolto parzialmente il gravame, condannando il marito al pagamento della somma ex art. 2041 cod. civ., oltre rivalutazione e interessi. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, incentrati sull’ammissibilità della domanda di arricchimento, sulla restituzione in natura e sulla natura dell’obbligazione restitutoria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo si articola in due censure. La prima — volta a escludere che la domanda di arricchimento fosse stata proposta con la memoria ex art. 183 cod. proc. civ. — è dichiarata inammissibile, perché il ricorrente non ha riprodotto in modo sufficiente il contenuto dell’atto, violando l’onere di puntuale indicazione imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. La Corte richiama, sul punto, l’interpretazione non formalistica delle Sezioni Unite n. 8950 del 2022, pur alla luce della sentenza della Corte EDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021.

La seconda censura è invece dichiarata non fondata. Il Collegio aderisce all’arresto delle Sezioni Unite n. 33954 del 2023, che distingue tra il rigetto derivante dal riconoscimento della carenza ab origine dei presupposti della domanda principale e il rigetto che dipende dall’inerzia dell’impoverito o dal mancato assolvimento di un onere. Solo nella prima ipotesi il concorso con la domanda principale si rivela apparente e la domanda ex art. 2041 cod. civ. è proponibile.

Nel caso concreto la domanda contrattuale non è stata respinta per difetto di prova del pregiudizio, ma per carenza di prova sull’esistenza dell’accordo di restituzione: un elemento che rendeva il titolo contrattuale inidoneo ab origine a fondare la pretesa restitutoria. Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha ritenuto ammissibile l’azione di arricchimento sotto il profilo dell’art. 2042 cod. civ.

Anche il secondo motivo è respinto. L’atto in occasione del quale fu conferito il denaro impiegato nell’acquisto fu il contratto preliminare, non il successivo rogito notarile. La pretesa restitutoria non poteva quindi che investire la somma oggetto della provvista, e non il bene in natura.

Il terzo motivo, infine, è respinto applicando il principio per cui l’indennizzo ex art. 2041 cod. civ., in quanto credito di valore, va liquidato secondo i valori monetari del momento della pronuncia, con rivalutazione fino alla decisione anche d’ufficio, oltre interessi compensativi decorrenti dalla data degli esborsi. La Corte richiama, da ultimo, Cass. Sez. I n. 28930 del 2022. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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