Inammissibile il ricorso che chiede un nuovo accertamento del fatto (Cass. civ. Sez. I n. 11709 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraverso la valorizzazione di circostanze in chiave indiziaria e il ricorso al fatto notorio, tenda a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie già apprezzate dal giudice di merito. La Corte di cassazione non è giudice del fatto sostanziale e non può esercitare un ufficio sostitutivo rispetto alla decisione impugnata. Il vizio di violazione di legge è deducibile solo mediante specifiche argomentazioni che dimostrino in qual modo le affermazioni in diritto del provvedimento impugnato contrastino con le norme regolatrici della fattispecie, non essendo sufficiente la sola indicazione delle norme asseritamente violate. La doglianza non scrutinabile per novità, non risultando sottoposta ai giudici di merito, è parimenti inammissibile.

Il Fatto

La banca ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello ha rigettato il gravame proposto contro la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva accolto l’opposizione della società correntista e dei suoi garanti avverso il decreto ingiuntivo emesso a fronte del saldo passivo del conto corrente.

Il giudice di appello aveva escluso la prova della pattuizione anatocistica, non essendo stato rinvenuto il modulo negoziale di approvazione del regime applicato, e aveva ritenuto che la mera indicazione della commissione di massimo scoperto nel documento di sintesi non configurasse alcun accordo. La banca propone quattro motivi di ricorso, non replicati dagli intimati.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 120 TUB, sostenendo che la prova del patto anatocistico dovesse ritenersi acquisita attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle nuove condizioni, gli estratti conto scalari, le risultanze della consulenza tecnica e il fatto notorio. La Corte lo dichiara inammissibile: il motivo non contesta il rilievo di fatto dell’assenza del modulo negoziale agli atti, ma sollecita la riapertura del sindacato istruttorio.

Il punto centrale è ribadito con nettezza: il giudizio di cassazione non è un terzo grado in cui porre riparo alla pretesa ingiustizia della decisione, poiché la Corte non è giudice del fatto sostanziale. La doglianza ulteriore proposta alle pagine del ricorso è poi non scrutinabile per novità, non constando che sia stata sottoposta ai primi giudici.

Il secondo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 1826 cod. civ. e del regime anteriore all’art. 2-bis d.l. n. 185/2008 in tema di commissione di massimo scoperto, è inammissibile perché non intercetta la ratio della decisione: il giudice di appello non ha dichiarato l’invalidità della clausola, ma ne ha negato ogni effetto ritenendola insussistente, e tale affermazione resta incensurata.

Il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 1322 cod. civ. in relazione al rigetto delle eccezioni dei garanti, asseritamente legati da un contratto autonomo di garanzia. La Corte lo dichiara inammissibile, richiamando la propria giurisprudenza (Cass., Sez. I, n. 24298 del 29.11.2016): la censura per errore di diritto deve dimostrare motivatamente il contrasto con la norma, non limitarsi alla contrapposizione delle proprie soluzioni a quelle del giudice del merito.

Il quarto motivo, sulle spese di lite, è inammissibile quanto alle prime due allegazioni, che urtano contro la preclusione dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. Il d.m. n. 55/2014 non prevede un compenso specifico per la fase istruttoria e la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile. La terza allegazione è infondata: la deroga sulla liquidazione in base al valore iniziale opera quando la parte attrice richieda importi eccessivi, ipotesi non ravvisabile nel caso in esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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