Inammissibilità del ricorso per cassazione e onere di autosufficienza (Cass. civ. Sez. III n. 631 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non confuta la specifica statuizione impugnata, limitandosi a contrapporre la propria tesi difensiva, non assolve l’onere di autosufficienza e va dichiarato inammissibile. Il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non si configura allorché il giudice di merito non abbia affatto applicato la norma asseritamente violata. La denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. impone al ricorrente di indicare puntualmente domanda o eccezione, atto difensivo e verbale nei quali furono proposte, non essendo il giudice di legittimità legittimato a ricercarli autonomamente.
Il Fatto
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo con cui una società alberghiera intimava a una società turistica il pagamento di una somma che essa aveva versato al concessionario della riscossione, estinguendo un debito erariale della società ingiunta. La debitrice proponeva opposizione, rigettata dal Tribunale di Agrigento.
La sentenza di primo grado veniva impugnata dinanzi alla Corte d’appello di Palermo, che rigettava l’appello con sentenza n. 1780/2020. Avverso tale decisione la società soccombente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, incentrati sulla asserita violazione dell’art. 2033 cod. civ., sull’onere probatorio, sul giudicato e sull’omessa pronuncia.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava violazione dell’art. 2033 cod. civ. e nullità della motivazione, perché la Corte territoriale non avrebbe chiarito l’insussistenza dell’indebito. Il motivo è inammissibile: il ricorrente non ha chiarito per quale ragione evochi la ripetizione dell’indebito, mentre la pretesa creditoria derivava dall’interesse a recuperare quanto versato per estinguere un debito accollato con il contratto di cessione d’azienda.
La Corte ribadisce che il vizio di violazione e falsa applicazione della legge deve essere dedotto mediante specifica indicazione delle affermazioni in diritto asseritamente in contrasto con le norme regolatrici, non essendo sufficiente il punto d’arrivo della decisione di fatto. Poiché nella sentenza impugnata non vi è alcun passaggio sull’indebito nei termini dedotti, manca il presupposto stesso del vizio.
Quanto alla dedotta carenza motivazionale, supportata dal richiamo di documenti estrinseci, la Corte richiama il consolidato principio secondo cui il vizio motivazionale deve emergere dalla sentenza in sé e non dal confronto con atti esterni (Sez. Un. n. 8053 e n. 8054 del 2014).
I motivi secondo e quarto, esaminati congiuntamente, sono inammissibili per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.: il ricorrente non ha indicato lo sgravio fiscale cui fa riferimento la sentenza, né ha confutato la statuizione, limitandosi a contrapporre la propria tesi e a definirla di stile.
Il terzo motivo, su onere della prova e valutazione delle prove, è inammissibile: le censure sono assertive e sollecitano un riesame del merito. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è predicabile solo quando il giudice giudichi su prove non introdotte dalle parti, non quando valuti diversamente quelle dedotte. La denuncia dell’art. 2697 cod. civ. è ammissibile solo se si deduce l’erronea attribuzione dell’onus probandi. Il quinto motivo, per omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., non soddisfa gli oneri di indicazione degli atti (Cass. n. 20924 del 2019).
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con conseguente obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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