Fatture per operazioni inesistenti: onere probatorio del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 12023 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA e di imposte sui redditi, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti l’indebita detrazione di fatture relative a operazioni ritenute inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova che le operazioni non sono state poste in essere, indicando gli elementi, anche indiziari, su cui si fonda la contestazione. Una volta assolto tale onere, grava sul contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, non essendo sufficiente la sola esibizione della fattura, né la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, trattandosi di dati e circostanze facilmente falsificabili. Il giudice di merito che ritenga assolto l’onere probatorio del contribuente sulla base della mera esistenza delle fatture e di una scrittura privata si discosta da tali principi.

Il Fatto

A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l’ufficio notificò al contribuente, esercente attività di stiro, un avviso di accertamento per l’anno 2006, dal quale emergevano 40.000,00 euro di costi non imputabili, riportati a tassazione senza riduzione dei ricavi correlati. Secondo la prospettazione dell’Amministrazione, le fatture di tale importo, presentate da una ditta di attività affine, erano inesistenti.

Il contribuente impugnò l’atto e ottenne l’accoglimento in primo grado; l’appello dell’Agenzia fu respinto. Il giudice di seconde cure ritenne provato il reale svolgimento delle operazioni sulla base del contratto tra le due ditte, delle visure camerali, della buona fede e dei pagamenti settimanali non contestati dai verificatori. L’Agenzia ricorre in cassazione con cinque motivi; il contribuente resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte dà atto della richiesta di sospensione del processo depositata dal contribuente ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022. Decorso il termine di legge senza alcuna produzione, la domanda non può essere accolta né il giudizio può essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della medesima legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), d.l. n. 34/2023.

I primi tre motivi, connessi, sono esaminati congiuntamente e risultano fondati. Essi denunciano il ritenuto erroneo riparto dell’onere probatorio, con violazione degli artt. 21 del d.P.R. n. 633/1972, 109 del d.P.R. n. 917/1986, 19 del d.P.R. n. 633/1972 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

La Corte ricostruisce il consolidato orientamento: in tema di IVA, una volta che l’Amministrazione dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate. Tale onere non è assolto con l’esibizione della fattura, né in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché essi sono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. n. 28628/2021; Cass. n. 33915/2019).

È richiamato altresì il principio secondo cui l’Ufficio deve indicare gli elementi, anche indiziari, su cui si fonda la contestazione, mentre il contribuente deve dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, non bastando la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, dati e circostanze facilmente falsificabili (Cass. n. 11873 del 2018). La giurisprudenza esige dunque una prova più rigorosa.

Nella specie il giudice di merito si è discostato da tali principi: a fronte di indizi gravi, precisi e concordanti emergenti dall’avviso di accertamento, ha ritenuto assolto l’onere del contribuente in forza della mera esistenza delle fatture e di una scrittura privata tra le due società, dal cui contenuto, alla luce delle sole visure camerali, ha preteso risalire all’attività posta in essere.

Il quarto e il quinto motivo restano assorbiti. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, che rivaluterà la vicenda alla stregua dei principi esposti e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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