Inammissibile il motivo di cassazione privo di autosufficienza e specificità (Cass. civ. Sez. V n. 28805 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità il ricorrente che denunci il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., deve indicare il fatto storico, il dato da cui esso risulta esistente, il come e il quando sia stato oggetto di discussione tra le parti e la sua decisività, in ossequio agli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.. L’autosufficienza del ricorso impone l’integrale trascrizione degli atti su cui la censura si fonda, non essendo la Corte legittimata a svolgere autonoma ricerca. In tema di art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deve esaminare il contenuto precettivo della norma asseritamente violata e raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, che va espressamente richiamata. È infine inammissibile la censura di motivazione apparente introdotta solo con l’istanza per la decisione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava una cartella di pagamento per imposte dirette e IVA relative all’anno 2010, emessa a seguito di controllo automatizzato, lamentando la mancata notificazione della comunicazione di irregolarità. La CTP di Taranto accoglieva il ricorso.
In secondo grado la CGT-2 della Puglia accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, escludendo che la preventiva comunicazione di cui all’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 fosse dovuta quando non sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e la cartella sia emessa ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciava la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento alla dedotta carenza di motivazione della cartella in punto di interessi. La Corte dichiara il motivo inammissibile, muovendo dalla portata del nuovo art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., applicabile ai ricorsi contro sentenze depositate dopo l’11.09.2012.
Il vizio presuppone un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Al ricorrente incombe l’onere di indicare il fatto storico, il dato che ne dimostra l’esistenza, il come e il quando della discussione processuale e la decisività, nel rispetto degli artt. 366 e 369 cod. proc. civ..
Nel caso concreto la parte non ha trascritto, neppure indirettamente, gli atti da cui risulterebbe l’allegazione e la discussione dei fatti asseritamente non esaminati, né ha indicato i fatti stessi, lamentando in realtà un’omessa pronuncia sul preteso difetto di motivazione della cartella. Anche qualificando il motivo come omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., la censura resta inammissibile per difetto di specificità: il vizio, non rilevabile d’ufficio, esige che le istanze siano puntualmente riportate negli esatti termini e con l’indicazione dell’atto difensivo in cui furono proposte. La Corte, quale giudice del fatto processuale, può esaminare direttamente gli atti solo se il ricorrente ha ottemperato all’onere di compiuta indicazione, come precisato da Cass. n. 28072 del 14 ottobre 2021.
Il secondo motivo, articolato ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., è parimenti inammissibile. Richiamato il principio di Cass., Sez. Un., n. 23745 del 2020, il ricorrente che denunci la violazione di legge deve indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa. La società non ha precisato dove e in che termini la questione sia stata riproposta in appello, limitandosi a richiamare la giurisprudenza senza collegamento al caso concreto e senza riprodurre la cartella impugnata.
La Corte rigetta quindi il ricorso, con condanna alle spese secondo soccombenza. Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., trovano applicazione il terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. (Cass. Sez. Un. n. 27195 del 2023): la ricorrente è condannata alla somma equitativamente determinata in dispositivo e a versare euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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