Ricorso inammissibile per carenza di sintesi e commistione di fatto e diritto (Cass. civ. Sez. III n. 1667 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata e deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, con l’indicazione delle posizioni processuali delle parti, degli atti introduttivi e degli argomenti dei giudici di merito. Non è sufficiente che tali elementi siano ricavabili da una faticosa opera di distillazione del coacervo espositivo dei motivi, perché ciò equivarrebbe a devolvere alla Corte un’attività di estrapolazione della materia del contendere riservata al ricorrente. È pertanto inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, cod. proc. civ., il ricorso in cui i motivi si articolino in un’inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri istruttori, riproduzione di atti e frammenti di motivazione della sentenza impugnata.

Il Fatto

Il Tribunale di Chieti, con sentenza del 13.7.2017, accolse parzialmente l’opposizione proposta dal debitore avverso un pignoramento presso terzi avviato dal creditore su somme giacenti su un conto corrente bancario, alimentato anche dai ratei pensionistici dell’opponente. Il primo giudice dispose che l’ordinanza di assegnazione restasse subordinata all’estinzione dei precedenti pignoramenti, compensando le spese.

L’opponente propose appello. Nel contraddittorio con gli eredi del creditore, medio tempore deceduto, e con la banca, la Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza n. 1065/2021, dichiarò l’inammissibilità dell’impugnazione. Avverso tale decisione il ricorrente — erede dell’opponente, frattanto deceduto — propose ricorso per cassazione affidato a tre motivi, resistito dalla sola controricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Presidente di Sezione delegato aveva formulato sintetica proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ., ravvisando molteplici profili di inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, cod. proc. civ., nel testo vigente ratione temporis. Il ricorrente chiese la decisione del ricorso e il Collegio riservò il deposito dell’ordinanza.

La Corte ha confermato integralmente le ragioni della proposta. Il ricorrente si dilunga in una contorta esposizione delle vicende processuali, frammista a valutazioni personali e a riferimenti a vicende estranee al giudizio, senza offrire alcun momento di sintesi. L’illustrazione dei motivi, riassunti in otto pagine, non consente di rinvenire un coerente costrutto logico-giuridico: la sola rubrica del primo mezzo indica una quarantina di disposizioni asseritamente violate, senza che se ne scorgano le ragioni.

La Corte ribadisce che il giudizio di legittimità impone al ricorrente di individuare specifici vizi tra quelli elencati dall’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., nel rispetto dei requisiti di contenuto-forma degli artt. 365 e 366 cod. proc. civ. Il requisito non è adempiuto quando i motivi di censura si articolano in una inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri istruttori, atti riprodotti, argomentazioni delle parti e frammenti della motivazione di primo grado, secondo il principio già affermato da Cass. n. 13312/2018.

La Corte richiama quindi l’intera motivazione di Cass. n. 15445/2023, resa tra le stesse parti e su vicenda analoga, dichiarando di condividerla integralmente. Il ricorso è pertanto inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza. Poiché la decisione rispecchia le prospettate ragioni di inammissibilità della proposta ex art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., il ricorrente è condannato ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. al pagamento di un’ulteriore somma in favore della controricorrente e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La Corte dà infine atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, con conseguente obbligo di versamento del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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