Occupazione senza titolo di immobili pubblici e onere di allegazione del pregiudizio (Cass. civ. Sez. III n. 10570 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la censura che denunci la violazione dei principi regolatori del giusto processo, per inosservanza del rito applicabile, deve avere carattere decisivo, cioè incidere sul contenuto della decisione arrecando un pregiudizio effettivo a chi la propone, e deve esplicitare in che cosa tale pregiudizio sia consistito, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 2, cod. proc. civ. Il rilievo dell’adozione del rito ordinario in luogo di quello speciale è inoltre superato, in caso di cumulo con domanda riconvenzionale, dalla prevalenza del rito ordinario ai sensi dell’art. 40, terzo comma, cod. proc. civ. Quanto alla dedotta esistenza di un contratto con la pubblica amministrazione, l’art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 richiede corrispondenza avente ad oggetto la conclusione del contratto, non già documentazione sui canoni di un rapporto già in essere. Ove la sentenza di appello sia motivata per relationem, è inammissibile, ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., il motivo che non individui il tenore della motivazione condivisa e le critiche mossele con l’atto di gravame.

Il Fatto

Una struttura sanitaria conveniva in giudizio la titolare di un esercizio commerciale, affidato in appalto, per ottenere il rilascio degli immobili di sua proprietà siti presso l’ospedale, occupati senza titolo, oltre al risarcimento del danno da occupazione illegittima e delle utenze. La convenuta resisteva, eccependo l’esistenza di un rapporto di locazione.

Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando la commerciante al rilascio immediato, al risarcimento e al pagamento di una somma mensile per l’ulteriore indebita occupazione. La Corte d’Appello rigettava l’impugnazione, confermando integralmente la decisione. Proponeva allora ricorso per cassazione la soccombente con un unico motivo, articolato in quattro censure; resisteva la struttura sanitaria con controricorso.

La Motivazione della Corte

La prima censura denunciava la violazione delle norme sul rito, per avere i giudici di merito applicato il rito ordinario in luogo di quello speciale dettato in materia di locazione. La Corte la dichiara inammissibile: il motivo è assertorio, non individua le contestazioni che assume puntuali e, soprattutto, non spiega quale pregiudizio concreto l’inosservanza del rito abbia arrecato al diritto di difesa. Il riferimento è all’esegesi dell’art. 360-bis, n. 2, cod. proc. civ., secondo la giurisprudenza richiamata dalla stessa ordinanza.

La Corte aggiunge un rilievo assorbente: la ricorrente si è difesa eccependo un titolo di godimento, ma non deduce di avere proposto una domanda riconvenzionale. Un eventuale problema di rito, per il cumulo delle domande, si sarebbe comunque risolto con la prevalenza del rito ordinario, applicabile all’occupazione senza titolo, ai sensi dell’art. 40, terzo comma, cod. proc. civ.

La seconda censura, sull’esistenza del contratto, è infondata. La ricorrente invoca a torto l’art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923, perché la documentazione prodotta non costituisce scambio di proposta e accettazione, ma si limita a riferirsi a canoni di affitto, dunque allo svolgimento del preteso rapporto: è quindi inidonea a provare la conclusione di un valido negozio locatizio.

Le censure sulla responsabilità precontrattuale e sul governo delle prove sono parimenti inammissibili. La prima ignora la motivazione della sentenza impugnata e assume il vizio su circostanze meramente affermate. La seconda viola l’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., non indicando le prove non ammesse né come la mancata ammissione sia stata appellata: a fronte di una motivazione per relationem, il motivo urta contro il principio delle Sezioni Unite n. 7074 del 2017, che impone di identificare il tenore della motivazione di primo grado specificamente condivisa e le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *