Ricorso in cassazione inammissibile per coacervo di motivi e difetto di specificità (Cass. civ. Sez. V n. 723 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo che si risolve in un inestricabile coacervo di profili eterogenei (omesso esame di fatti, difetto di percezione, vizi di logicità non specificati), poiché impedisce al giudice di legittimità di individuare la censura. E’ del pari inammissibile, per assoluto difetto di specificità, il motivo che non indichi quale documentazione suffragherebbe la tesi del ricorrente, dove e quando sia stata prodotta e in che consista la sua decisività. Il motivo che deduce la nullità dell’atto impositivo senza confrontarsi con la sentenza impugnata non investe la ratio decidendi e incorre nella medesima sanzione. La sufficienza degli elementi posti a base della pretesa tributaria costituisce accertamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento, emerso dal riscontro del modello 770, con cui contestava un reddito da lavoro dipendente non dichiarato. Il contribuente proponeva ricorso, rilevando tra l’altro un errore nella denuncia di un reddito da locazione ritenuto insussistente. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Campania, sul presupposto della mancata confutazione dei rilievi, confermava la decisione di primo grado.
Il contribuente ricorreva quindi in cassazione articolando otto motivi. L’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava motivazione insufficiente e contraddittoria della sentenza d’appello. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: il mezzo, oltre a richiamare vizi non più censurabili in cassazione, costituisce un coacervo di profili non coordinati e nel resto contesta direttamente l’atto impositivo. Quanto all’omesso esame delle produzioni documentali sull’asserita erroneità della denuncia del reddito locatizio, la sentenza d’appello se ne occupa specificamente, indicando le ragioni della conferma.
Il secondo motivo, relativo alla documentazione non considerata e alla mancata contestazione della stessa, è inammissibile per assoluto difetto di specificità: nessun riferimento alla documentazione che suffragherebbe la tesi, al luogo e al tempo della produzione, alle prove non contestate e alla loro decisività.
Il terzo motivo deduceva la violazione degli artt. 42, d.P.R. n. 600/1973, 56, d.P.R. n. 633/1972 e 7, l. n. 212/2000, lamentando la mancata pronuncia sulla nullità dell’atto impositivo. La Corte ha rilevato che il contribuente deduce in realtà un’omessa pronuncia, ma poi esamina direttamente la carenza di motivazione dell’avviso senza confrontarsi con la sentenza impugnata. Il motivo è infondato, poiché la sentenza d’appello affronta la questione facendo riferimento alle risultanze del modello 770 e al contratto di locazione.
Il quarto motivo, sulla violazione dell’art. 2697 cod. civ. per assenza di prova della pretesa, è inammissibile: la sufficienza degli elementi posti a base dell’accertamento è questione di fatto, non devolvibile al giudice di legittimità. Il quinto motivo, sulla sottoscrizione dell’atto da soggetto privo di poteri, è infondato: la CTR ha accertato in fatto la sussistenza della delega e la mancata contestazione della sua validità da parte del contribuente.
Il sesto motivo, per vizio di ultrapetizione, extrapetizione e omessa pronuncia, è inammissibile per genericità, senza indicazione dei termini in cui le questioni furono dedotte in appello. Il settimo, sulla violazione della l. n. 241/1990, della l. n. 212/2000 e dell’art. 97 Cost., è inammissibile perché non si confronta con la sentenza impugnata. L’ottavo, sulla violazione dell’art. 32, d.P.R. n. 600/1973, è inammissibile per difetto di specificità, trattandosi peraltro di procedimento avviato da dichiarazione di parte.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente soccombente alle spese, liquidate in € 1400,00 oltre spese prenotate a debito, e con l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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