Ricorso in cassazione inammissibile se espositivamente confuso e non specifico (Cass. civ. Sez. II n. 13414 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale di chiarezza e sinteticità espositiva, imposto dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 cod. proc. civ.: il ricorrente deve selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda e offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione della vicenda giudiziaria e delle questioni prospettate. L’inosservanza di tale dovere pregiudica l’intellegibilità delle questioni e rende confuse le censure, con conseguente inammissibilità del ricorso. La sanzione opera sul piano processuale, presidiando l’effettiva tutela del diritto di difesa e il giusto processo, senza gravare lo Stato e le parti di oneri superflui.
Il Fatto
Il Tribunale di Firenze, in sede di revocazione ex art. 395 cod. proc. civ. proposta dalla ricorrente avverso una propria precedente sentenza, dichiarava inammissibile l’azione, rilevando che nell’ambito di una congerie di richiami normativi non era individuabile alcuno specifico motivo di revocazione.
Contro tale decisione la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in dodici motivi. Gli intimati non hanno svolto attività processuale.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che i dodici motivi, dopo un’esposizione definita alluvionale, confusa e disorganica in punto di fatto, sono inammissibili perché privi di specificità.
Il parametro applicato è il dovere di chiarezza e sinteticità espositiva che connota la redazione del ricorso, in relazione ai limiti contenutistici dei nn. 3 e 4 dell’art. 366 cod. proc. civ. Il ricorrente deve selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda, offrendo una rappresentazione concisa dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito dei vizi elencati dall’art. 360 cod. proc. civ.
La Corte qualifica il dovere come principio generale del processo civile. La sua violazione pregiudica l’intellegibilità delle questioni, rende oscura l’esposizione dei fatti e confuse le censure, ridondando nella violazione delle prescrizioni dell’art. 366 cod. proc. civ., assistite da una sanzione testuale di inammissibilità. Il riferimento è ai principi costituzionali e convenzionali del giusto processo, agli artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU, oltre che all’art. 24 Cost.
Nel dettaglio, i motivi difettano dei caratteri di tassatività e specificità e non consentono di accertare se i vizi denunciati rientrino nelle categorie logiche dell’art. 360 cod. proc. civ. La critica risulta generica e sovrapposta a questioni estranee al giudizio, con doglianze confuse e combinate sotto molteplici profili.
Alla declaratoria di inammissibilità non segue la condanna alle spese, in mancanza di attività processuale degli intimati. La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.