Inammissibile il ricorso che cumula vizi e non si rapporta alla sentenza (Cass. civ. Sez. V n. 34414 del 28.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che denunci, in un unico motivo, vizi strutturalmente incompatibili — omessa pronuncia e omessa motivazione — è inammissibile, perché il primo presuppone la totale pretermissione del provvedimento indispensabile, mentre il secondo richiede l’esame della questione da parte del giudice di merito. Il motivo deve inoltre rapportarsi in modo specifico alla sentenza impugnata e non all’atto impositivo, e deve indicare il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua discussione e la sua decisività, a pena di inammissibilità. In caso di doppia conforme, il ricorrente deve dimostrare che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni sono tra loro diverse.
Il Fatto
Una società proponeva ricorso davanti alla C.t.p. di Benevento avverso un avviso di accertamento con cui, per l’anno di imposta 2008, l’Ufficio aveva accertato in via induttiva ricavi per un importo largamente superiore a quelli dichiarati, ai fini Ires, Irap e Iva.
La C.t.p. accoglieva solo parzialmente il ricorso, riconoscendo il diritto a portare in compensazione le perdite degli anni pregressi. La società ricorreva in appello, ma la C.t.r. Campania confermava la decisione. Proponeva quindi ricorso per cassazione; l’Agenzia delle entrate non depositava tempestivo controricorso, limitandosi a costituirsi per la sola discussione orale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina otto motivi e li dichiara in gran parte inammissibili. Sul primo, la contraddittorietà intrinseca della denuncia congiunta di omessa pronuncia e omessa motivazione è già stata rilevata dalla giurisprudenza: il primo vizio implica la completa omissione del provvedimento indispensabile, il secondo presuppone l’esame della questione da parte del giudice di merito. Le censure, inoltre, erano mosse in modo astratto, senza rapportarsi al contenuto delle domande od eccezioni asseritamente pretermesse.
La Corte ricorda che, per assolvere all’onere di cui all’art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., il ricorrente deve riportare in modo specifico le domande rimaste inevase e i punti della sentenza oggetto di carente motivazione. La violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. postula che l’eccezione sia stata formulata in modo inequivoco e puntualmente riportata nel ricorso. La qualificazione del vizio come error procedendi non soccorre, perché il potere-dovere della Corte di esaminare gli atti presuppone che la parte indichi puntualmente il fatto processuale di cui chiede il riesame, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso.
Sul secondo motivo, la sentenza impugnata, pubblicata dopo l’11 settembre 2012, ricade sotto l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nel testo novellato dal d.l. n. 83/2012. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8053 del 2014: il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, e il ricorrente deve indicare il fatto, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua discussione e la sua decisività; in caso di doppia conforme, deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrandone la diversità. Il motivo non risponde a tali requisiti: le critiche sono confuse e combinate, molte si rivolgono indistintamente all’atto impositivo e non alla sentenza, e i fatti asseritamente omessi non sono chiaramente identificabili.
Il terzo e l’ottavo motivo sono inammissibili per difetto di specificità: la questione non risulta trattata nella sentenza e il ricorrente non ha precisato quando l’abbia portata all’attenzione del giudice di secondo grado. La Corte ricorda che, ai sensi dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, l’Amministrazione non ha l’obbligo di allegare all’atto impositivo i documenti richiamati, potendo riprodurne il contenuto essenziale; tale principio vale anche per gli studi di settore.
Il quarto e il quinto motivo, trattati congiuntamente, sono infondati. La C.t.r. si è pronunciata espressamente sulla metodologia dell’Ufficio: a fronte dell’omessa esibizione delle scritture contabili, l’accertamento induttivo e il ricorso alle presunzioni super-semplici erano legittimi, con conseguente onere del contribuente di fornire la prova contraria. Il sesto motivo è infondato, perché la C.t.r. non ha invertito l’onere probatorio, ma ha valutato gli elementi addotti dall’Ufficio; la censura mira in realtà a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Il settimo motivo non si rapporta alla sentenza impugnata. Il ricorso è rigettato, con contributo unificato a carico della ricorrente.
Nota della Redazione
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