Spese compensate nella rinuncia agli atti: appello, non ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 33570 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice, dichiarando l’estinzione del giudizio per rinuncia agli atti ai sensi dell’art. 306 cod. proc. civ., si limiti a liquidare le spese in caso di mancato accordo delle parti è ricorribile per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., stante l’espressa previsione d’inoppugnabilità e il carattere decisorio. Viceversa, il provvedimento che, nel dichiarare l’estinzione, provveda sulle spese compensandole o ponendole a carico di una parte esorbita dalla fattispecie dell’art. 306, quarto comma, cod. proc. civ. e non è assoggettabile a ricorso straordinario: è impugnabile con l’appello, se emesso in primo grado, o con apposita actio nullitatis. Nel quadro dell’apparenza processuale, l’individuazione del mezzo d’impugnazione esperibile dipende dalla qualificazione giuridica operata dal giudice, a prescindere dall’esattezza di quanto statuito.
Il Fatto
Un’acquirente conviene in giudizio la venditrice di un appartamento, deducendo che oltre due anni dopo la compravendita l’Ufficio Tecnico comunale aveva dichiarato l’immobile inagibile per una crepa nella struttura portante. Le relazioni tecniche allegate indicavano un vizio idoneo a compromettere la stabilità dell’edificio, con costi di ristrutturazione superiori al prezzo di acquisto. L’attrice chiede la risoluzione del contratto per aliud pro alio, la restituzione del prezzo e i danni; in via subordinata, la condanna alle spese di consolidamento.
La convenuta eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ragione di una clausola compromissoria contenuta nell’atto pubblico di vendita. L’attrice deposita istanza di rinuncia agli atti; all’udienza la difesa istante conferma la rinuncia e la convenuta dichiara di accettarla, chiedendo la condanna della rinunciante alle spese. Il Tribunale dichiara l’estinzione e compensa integralmente le spese, in considerazione della limitata attività processuale svolta. La rinunciante ricorre per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte affronta un profilo di possibile incompatibilità: nel procedimento di decisione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il Consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte del collegio e essere nominato relatore, non versando nelle situazioni degli artt. 51 e 52 cod. proc. civ. La proposta non ha funzione decisoria né valore di pronuncia definitiva, e la decisione in camera di consiglio non costituisce fase autonoma di riesame.
Nel merito, il ricorso è inammissibile. Il nodo è la natura del provvedimento impugnato. La Corte ricostruisce la distinzione: il provvedimento che, nel pronunciare l’estinzione per rinuncia, liquida le spese in caso di mancato accordo è ricorribile per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., per l’espressa previsione d’inoppugnabilità e il carattere decisorio. Il provvedimento che invece, dichiarando l’estinzione, provvede sulle spese, compensandole o ponendole a carico di una parte, esorbita dalla fattispecie dell’art. 306, quarto comma, cod. proc. civ. e non è assoggettabile a ricorso straordinario: è impugnabile con l’appello o con l’actio nullitatis. Richiama Cass. n. 32771 del 2021, Cass. n. 26210 del 2009 e Cass. n. 21707 del 2006.
La Corte aggiunge una constatazione ulteriore: il giudice di merito non ha richiamato l’ultimo comma dell’art. 306 cod. proc. civ., collocando così, implicitamente ma univocamente, il proprio provvedimento al di fuori del perimetro dell’ordinanza inoppugnabile di quantificazione delle spese.
Ne deriva che, anche nel quadro dell’apparenza processuale — secondo cui il mezzo d’impugnazione si individua in base alla qualificazione giuridica operata dal giudice, a prescindere dall’esattezza di quanto statuito (Cass. n. 29336 del 2020, Cass. n. 4120 del 2004) — l’ordinanza era appellabile e non ricorribile direttamente in cassazione. Non provvedendosi sulle spese di legittimità per mancanza di attività difensiva dell’intimata, la Corte applica d’ufficio l’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., condannando la ricorrente al pagamento di 1.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende, con i presupposti per il versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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