Inammissibile il ricorso per cassazione del privato vittorioso sulla giurisdizione (Cass. civ. Sez. Un. n. 31633 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parte che abbia incardinato la causa dinanzi al giudice amministrativo e sia rimasta vittoriosa sul capo relativo alla giurisdizione non è legittimata a impugnare per cassazione la sentenza che abbia affermato la giurisdizione del giudice da essa prescelto, poiché difetta di interesse a proporre il ricorso. È inammissibile, ai sensi dell’art. 111, comma ottavo, Cost., il ricorso che deduca l’erronea interpretazione di norme sostanziali o processuali e non la violazione in astratto dei limiti esterni della giurisdizione. La negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata integra il proprium della funzione giurisdizionale e non configura, di per sé, eccesso o rifiuto di giurisdizione.
Il Fatto
La ricorrente impugnava dinanzi al TAR della Campania l’ordinanza di sgombero di un immobile comunale e gli atti presupposti, tra cui la deliberazione della giunta municipale e il verbale di sopralluogo. Il Comune controricorrente si costituiva e contestava la domanda. Il TAR, con sentenza, dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione.
Il Comune impugnava la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato, che accoglieva l’appello in punto di giurisdizione e rimetteva la causa al TAR. Avverso tale pronuncia la ricorrente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, mentre il Comune resisteva con controricorso e depositava memoria. Il Procuratore generale chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite esaminano congiuntamente i primi due motivi, incentrati sulla dedotta non contestazione della natura privata del bene e sull’applicazione degli artt. 64, comma 2, c.p.a., 115, 116 e 2697 c.c. Le censure non attengono in alcun modo alla violazione della giurisdizione, per eccesso o per difetto, poiché riguardano l’interpretazione della legge sostanziale e processuale e non i limiti esterni della giurisdizione amministrativa.
Sul punto la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la negazione in concreto di tutela, derivante dall’erronea interpretazione delle norme sostanziali o processuali da parte del giudice amministrativo, non integra eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione. Quest’ultimo si configura nella diversa ipotesi in cui il giudice speciale affermi che la situazione soggettiva è in astratto priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione.
Quanto al terzo motivo, con cui si deduce l’usucapione del bene e la conseguente spettanza della controversia al giudice ordinario, le Sezioni Unite lo dichiarano inammissibile. È principio consolidato che la parte che abbia incardinato la causa dinanzi a un giudice e sia rimasta soccombente nel merito non è legittimata a impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da essa prescelto, non essendo soccombente su tale autonomo capo della decisione. Il principio è applicabile anche quando la parte non sia rimasta soccombente sul merito.
Nel caso di specie la ricorrente è risultata vittoriosa sul capo relativo alla giurisdizione, poiché il Consiglio di Stato ha annullato la declinatoria del TAR, dinanzi al quale la causa era stata riassunta. Ciò fa venir meno il suo interesse a proporre il ricorso. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite e con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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